IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.   5   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. CEIT impianti, inoltrata,
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 11 gennaio
1995,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla
individuazione  dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai
commi  2  e  4,  a  fronte  dei limiti posti dal successivo comma 13,
dell'art.  5,  del  decreto  legge  20  maggio  1993, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla
Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 27 dicembre 1994,
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o gennaio
1995,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore   industria  metalmeccanica  applicato,  a  venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quaranta  unita',  su  un  organico  complessivo di duecentottantadue
unita';
  Visto il provvedimento di reiezione n. 100318 del 19 gennaio 1998;
  Vista  la  richiesta  di  riesame,  inoltrata, per il tramite della
competente   direzione   regionale  del  lavoro,  dalla  societa'  in
questione;
  Valutata  la  documentazione  prodotta  a  sostegno dell'istanza di
riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del
10 marzo 2000, da cui emergono elementi di novita', tali, da superare
le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;
  Ritenuto,  pertanto,  di  riesaminare  l'istanza  in  questione,  a
seguito dei chiarimenti intervenuti;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,  primo e secondo comma del decreto legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. CEIT impianti, con sede in Lanciano (Chieti)
unita'  di  Lanciano (Chieti e Pescara) (NID 9513PE0003), per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore  settimanali  a  venti  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori pari a quaranta unita', su un organico
complessivo di duecentottantadue unita'.