IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7,  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito, con midifcazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art.1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto legge 1o
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Aldo  Ribolzi  Camiceria
inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 28
marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione
di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte  integrante  del presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 25 febbraio 2000,
stabilisce  per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 29 febbraio
2000,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria tessile abbigliamento applicato, a venti ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quattordici unita', su un organico complessivo di diciotto unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'' autorizzata, per il periodo dal 29 febbraio 2000 al 28 febbraio
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.  1,  del  decreto  legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Aldo Ribolzi Camiceria con sede in Varese, unita' di Travedona
Monate  (Varese), (NID 0003000007), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti  ore  medie  settimanali, nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a quattordici unita', su un organico complessivo di
diciotto unita'.