IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  3571  del 15 dicembre 1999 pronunciata dal
tribunale  di  Bologna,  che  ha dichirato il fallimento della S.r.l.
M.O.P.S.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 dicembre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. M.O.P.S., sede e
unita'  in Calcara di Crespellano (Bologna), (NID 0008BO0001), per un
massimo  di  venticinque unita' lavorative, compreso un lavoratore in
C.F.L.,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15 dicembre  1999 al
14 giugno 2000.