IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visti  gli  articoli  5,  lettera  h), e 6, della legge 30 aprile
1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
    Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con  il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n.
327;
    Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Visto  il  decreto  ministeriale 31 agosto 1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  257 del 19 settembre 1979, con il quale sono
stati   compresi   fra   i   prodotti  disciplinati  e  sottoposti  a
registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati
su  coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno
composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono,
sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;
    Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che  prevede  l'adozione  con  decreto  del Ministro della sanita' di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
    Vista  l'ordinanza  ministeriale  6 giugno  1985,  pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre
1985, che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive
dei    presidi    sanitari    tollerate    nei   prodotti   destinati
all'alimentazione,  come  modificata  dall'ordinanza  ministeriale  5
agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto
1991;
    Vista  l'ordinanza  ministeriale  23 settembre  1978,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, che ha recepito
la  direttiva  del  Consiglio  n. 76/895/CEE concernente le quantita'
massime di residui consentite negli ortofrutticoli;
    Vista  l'ordinanza  ministeriale  18 luglio  1990, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto
1990,  relativa  alle  quantita'  massime  di  residui delle sostanze
attive   dei   presidi  sanitari  tollerate  nei  prodotti  destinati
all'alimentazione,  che  ha  recepito,  tra l'altro, le direttive del
Consiglio n. 86/362/CEE e n. 86/363/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 23 dicembre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, di
recepimento della direttiva n. 90/642/CEE concernente i controlli per
il  rispetto  dei  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerati su ed in prodotti alimentari;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 30 luglio 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182  del  5 agosto  1993,
integrazione al decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992;
    Visto  il  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 1997, n. 156, relativo
alla   attuazione   della  direttiva  93/99/CEE,  concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari;
    Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998
pubblicato  nel  supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
78  del  3 aprile  1998,  come integrato e modificato dal decreto del
Ministro  della sanita' del 7 giugno 1999 (attuazione della direttiva
n.  97/71/CE),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 152 del 1o
luglio  1999,  dai  decreti  del Ministro della sanita' del 18 giugno
1999,  pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del
16 luglio  1999  e  n.  218  del  16 settembre  1999, dal decreto del
Ministro  della sanita' 16 luglio 1999 (attuazione della direttiva n.
98/82/CE),   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;
    Visti    i   decreti   del   Ministro   della   sanita'   emanati
successivamente  al  31 dicembre  1997  relativi  alle  revoche delle
autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive  fenvalerate  (decreto  del 26 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1998), DNOC (decreto del 4
giugno  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio
1999)  e  DINOTERB  (decreto  del 30 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1999);
    Visti   i   decreti   dirigenziali   emanati  successivamente  al
31 dicembre  1997  relativi  alle  revoche  delle  autorizzazioni dei
prodotti   fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  anilazina,
dimetipin, imazapir, flucicloxuron, fluorocloridone, tidiazuron;
    Visti  i  decreti  dirigenziali  relativi  alle autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  emanati  nel  periodo dal 31 dicembre 1997 al
31 marzo 2000;
    Vista  la direttiva del Consiglio n. 97/41/CE del 25 giugno 1997,
che  modifica  le  direttive  76/895/CEE,  86/362/CEE,  86/363/CEE  e
90/642/CEE,  concernente  i  limiti  massimi  di  residui di sostanze
attive    dei    prodotti    fitosanitari    rispettivamente    negli
ortofrutticoli,  nei  cereali,  nei  prodotti  alimentari  di origine
animale  e  in  alcuni  prodotti  di  origine  vegetale, compresi gli
ortofrutticoli;
    Vista  la direttiva della Commissione n. 1999/65/CE del 24 giugno
1999, che modifica le direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio
concernenti  i  limiti  massimi  di  residui  di  sostanze attive dei
prodotti  fitosanitari,  rispettivamente  nei  cereali  e  in  alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
    Vista  la direttiva della Commissione n. 1999/71/CE del 14 luglio
1999,  concernente  i  limiti  massimi di residui di Azoxystrobin nei
cereali,  nei  prodotti  alimentari  di  origine  animale e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
    Visto  il  parere  favorevole  della Commissione consultiva per i
prodotti  fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del  predetto  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
    Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento  delle citate
direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE;
    Considerata  l'opportunita',  per facilitare la consultazione, di
unificare  i  sopracitati  provvedimenti,  che hanno fissato in tempi
successivi  i residui di prodotti fitosanitari nei prodotti destinati
all'alimentazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni
    1.   Il   presente   decreto   riguarda   i   prodotti  destinati
all'alimentazione  umana  ed  a  quella  degli animali e stabilisce i
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari tollerati nei e sui:
      a) prodotti  di  origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di cui all'allegato 1, parte A;
      b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
      e) altri  prodotti  di origine vegetale, di cui all'allegato 1,
parte C;
      d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D;
      e) altri  prodotti  di  origine animale, di cui all'allegato 1,
parte E.
    2.  Il presente decreto si applica ai prodotti di cui al comma 1,
anche  essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto,
in quanto possono contenere i residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari.
    3.  Nell'applicazione  del  presente  decreto  sono fatti salvi i
limiti  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari fissati: negli
alimenti  per  lattanti  e  alimenti  di  proseguimento  ai sensi del
decreto  ministeriale  6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche;
negli  alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai
lattanti  e  ai  bambini  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modifiche; nei mangimi
quali  sostanze  indesiderabili, ai sensi del decreto ministeriale 30
dicembre 1975 e successive modifiche.