IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985, che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificata dall'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991; Vista l'ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, che ha recepito la direttiva del Consiglio n. 76/895/CEE concernente le quantita' massime di residui consentite negli ortofrutticoli; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990, relativa alle quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, che ha recepito, tra l'altro, le direttive del Consiglio n. 86/362/CEE e n. 86/363/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, di recepimento della direttiva n. 90/642/CEE concernente i controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati su ed in prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, integrazione al decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, relativo alla attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 7 giugno 1999 (attuazione della direttiva n. 97/71/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999, dai decreti del Ministro della sanita' del 18 giugno 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 e n. 218 del 16 settembre 1999, dal decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 1999 (attuazione della direttiva n. 98/82/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999; Visti i decreti del Ministro della sanita' emanati successivamente al 31 dicembre 1997 relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenvalerate (decreto del 26 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1998), DNOC (decreto del 4 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999) e DINOTERB (decreto del 30 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1999); Visti i decreti dirigenziali emanati successivamente al 31 dicembre 1997 relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive anilazina, dimetipin, imazapir, flucicloxuron, fluorocloridone, tidiazuron; Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 2000; Vista la direttiva del Consiglio n. 97/41/CE del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 1999/65/CE del 24 giugno 1999, che modifica le direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, rispettivamente nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 1999/71/CE del 14 luglio 1999, concernente i limiti massimi di residui di Azoxystrobin nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del predetto decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE; Considerata l'opportunita', per facilitare la consultazione, di unificare i sopracitati provvedimenti, che hanno fissato in tempi successivi i residui di prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana ed a quella degli animali e stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei e sui: a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A; b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B; e) altri prodotti di origine vegetale, di cui all'allegato 1, parte C; d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D; e) altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E. 2. Il presente decreto si applica ai prodotti di cui al comma 1, anche essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, in quanto possono contenere i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari. 3. Nell'applicazione del presente decreto sono fatti salvi i limiti di sostanze attive dei prodotti fitosanitari fissati: negli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche; negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modifiche; nei mangimi quali sostanze indesiderabili, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1975 e successive modifiche.