Numerosi   quesiti  pervenuti  a  questa  Autorita'  hanno  segnalato
molteplici  questioni  interpretative riguardanti il nuovo sistema di
qualificazione  di  cui  al  D.P.R.  25  gennaio  2000,  n.  34 ed in
particolare   concernenti   la  costituzione  stessa  delle  Societa'
Organismo  Attestazione  e  le  condizioni  alle  quali e' sottoposta
l'autorizzazione   all'attivita'   di   tali   organismi   da   parte
dell'Autorita'.
Con  il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del
corretto   e   trasparente  funzionamento  del  nuovo  meccanismo  di
qualificazione  e  del  conseguente equilibrato andamento del mercato
nel  settore  dei  lavori  pubblici  anche  al  fine  di agevolare la
presentazione    della    documentazione   necessaria   al   rilascio
dell'autorizzazione.
La  natura  giuridica  delle  S.O.A.,  quali  societa'  per azione di
diritto  speciale  rispetto  al modello societario del codice civile,
richiede  la  preliminare  elencazione  degli  elementi  da  inserire
nell'atto  costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina
particolare  adottata dal Regolamento che li qualifica quali elementi
tipologici dell'organismo di qualificazione.
A) FASE COSTITUTIVA DELLE SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto
In  merito  ai  requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del
Regolamento)  occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A.
quali  societa' per azioni di diritto speciale anche in linea con una
nozione   di  specialita'  ampiamente  analizzato  nella  letteratura
societaria  e  nell'elaborazione  giurisprudenziale, porta a ritenere
che  i  requisiti  indispensabili  ai  fini dell'autorizzazione (veri
elementi  tipologici  delle  societa') di cui agli artt. 7, 8 e 9 del
Regolamento,   debbano   sussistere  ed  essere  attestati  nell'atto
costitutivo e nello Statuto della Societa'.
In  tal  senso,  la  forma  societaria della S.p.A., la denominazione
sociale  quale  "organismo  di  attestazione",  la  sede  legale  nel
territorio  della  Repubblica,  il capitale sociale di un miliardo di
lire  interamente  versato,  con relativa attestazione del versamento
effettuato,  l'attivita'  di  qualificazione  come  oggetto esclusivo
della  Societa'  sono tutti elementi che vanno espressamente indicati
negli  atti  sopra  indicati. In tal modo e' possibile l'accertamento
della  loro sussistenza il che e' momento propedeutico alla ulteriore
prosecuzione  dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in
mancanza risulterebbero inammissibili.
Lo  stesso  e'  a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del
Regolamento.  Anche per essi vale la necessita' della loro previsione
gia'   dal   momento   costitutivo   della   Societa'   organismo  di
qualificazione   sicche'   espressamente  o  per  esplicito  richiamo
dell'art.  9  del  Regolamento,  occorre  includere sempre negli atti
sopraindicati,  la  indicazione  dell'organico, composto dalle figure
professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini
dell'organico minimo indicato dall'articolo 9.
Cosi',  ancora,  occorre  la previsione della decadenza dalla carica,
dichiarata  dagli  organi  sociali della S.O.A. entro 30 giorni dalla
conoscenza  del  fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9 comma 3 del
Regolamento,  dei  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione  e  controllo  nella  S.O.A.  qualora  venga  loro  meno il
possesso  dei  requisiti  morali  di  cui  all'art.  7,  comma  7 del
Regolamento.
Deve   ancora   ritenersi   elemento   tipologico  dell'organismo  di
qualificazione   la   previsione,   anche  realizzata  attraverso  un
esplicito  richiamo  all'art.  9  del  Regolamento, dell'attrezzatura
informatica  conforme  al  tipo definito dall'Autorita' ai fini degli
obblighi  di  comunicazione  secondo  il  4o comma della disposizione
regolamentare.
Si  rappresenta,  poi,  la  necessita' che sia indicato l'obbligo del
singolo   o   dell'organo  sociale,  designato  come  competente,  di
comunicare  all'Autorita'  preventivamente,  ai fini del controllo da
parte  della  stessa Autorita' sul trasferimento della partecipazione
azionaria,  i  casi  in  cui  il  singolo  o le societa', a qualsiasi
titolo,  intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente,
una  partecipazione  azionaria  in  una  S.O.A. nonche' di comunicare
all'Autorita' e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una
volta avvenuto.
Negli   atti   sopraindicati,  infine,  dovra'  essere  contenuta  la
indicazione   degli   organi   sociali   deputati  ad  effettuare  le
comunicazioni  delle  circostanze  relative  alla composizione e alla
struttura   organizzativa   che   possono   influire   sul  requisito
dell'indipendenza  (art.  7,  comma  5);  delle modifiche intervenute
nell'organico  (art.  9  e  art.  10  comma  2  lett.  c) dei fatti e
circostanze   che   incidano   sulle  situazioni  che  precludano  lo
svolgimento dell'attivita' di attestazione (art. 7, comma 8).
2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.
In  via  generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale
liberta'  di  partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti
contenuti  nell'art.  8  del Regolamento, sia pure in via di richiamo
alla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 e successive modificazioni,
l'accertamento  della  partecipazione illegittima all'azionario delle
S.O.A.  da  parte  di  soggetti  pubblici  e privati sara' oggetto di
verifica  caso  per  caso  da parte dell'Autorita', in quanto la sola
verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base
delle  diverse  dichiarazioni  che  la S.O.A. istante deve presentare
contestualmente  alla  domanda  di  autorizzazione e sulla base delle
ulteriori   informazioni   ed   integrazioni   che  l'Autorita'  puo'
richiedere  in fase istruttoria, puo' far emergere l'incoerenza della
partecipazione    sotto    il    duplice    profilo   del   requisito
dell'indipendenza   e  della  presenza  di  interessi  commerciali  e
finanziari  che  possano  determinare  comportamenti non imparziali o
discriminatori,  secondo  la  previsione  dell'art.  7,  comma 4, del
Regolamento.
Cosi',  le  stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo
la    previsione   dell'art.   2359   del   cod.civ.,   eventualmente
riscontrabili  nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del
resto,  di  una  specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o
insussistenza)   da   parte  della  S.O.A.  in  sede  di  istanza  di
autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lett. b)
del  Regolamento,  non  possono,  di per se', considerarsi impeditive
alla  titolarita'  di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in
concreto,    della    loro    idoneita'   a   ledere   il   principio
dell'indipendenza  della  S.O.A.  e  a  determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori nell'attivita' di qualificazione.
a) le preclusioni
Quanto   agli  espressi  divieti  di  partecipazione,  e'  qui  utile
ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente
o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:
i  soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed in particolare:
-  le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli
enti   pubblici,   compresi   quelli   economici,   gli   enti  e  le
amministrazioni  locali,  le loro associazioni e consorzi nonche' gli
altri  organismi  di  diritto pubblico (lett. a). Per amministrazioni
locali  si  devono  intendere  i  Comuni,  le  Province  (per  quelle
autonome, equiparabili alle Regioni, il divieto e' gia' espressamente
contenuto  nell'art.  8,  comma  1), le Comunita' Montane, mentre per
Enti  locali  si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della
Costituzione,  tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato
ambito geografico.
- i concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2
della  suddetta legge, i concessionari di esercizio di infrastrutture
destinate  al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di
enti  locali  (articoli  23  e  25  della  legge  8-6-1990,  n. 142 e
successive  modificazioni)  le  societa'  a  partecipazione  pubblica
(articolo  22  della  legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed
all'articolo   12   della  legge  23-12-1992,  n.  498  e  successive
modificazioni),  le  societa'  con capitale pubblico, in misura anche
non  prevalente,  che  abbiano  ad oggetto della propria attivita' la
produzione  di  beni  o servizi non destinati ad essere collocati sul
mercato  in  regime  di libera concorrenza nonche' i concessionari di
servizi  pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  158  qualora  operino  in  virtu'  di  diritti  speciali o
esclusivi per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi  importo,  individuati  con  il  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i
rilevati  aeroportuali  e  ferroviari,  sempre  che  non si tratti di
lavorazioni   che  non  possono  essere  progettate  separatamente  e
appaltate  separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla  esecuzione  di  opere  comprese  nella  disciplina  del decreto
legislativo n.158/95 (lett. b);
- i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto  legislativo  19-12-1991,  n.  406,  nonche' ai lavori civili
relativi  ad  ospedali,  impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi
amministrativi  ed  edifici  industriali,  di  importo  superiore a 1
milione  di  Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei
soggetti di cui alla lettera a) della articolo 2, comma 2 della legge
quadro,  un  contributo  diretto e specifico, in conto interessi o in
conto  capitale  che,  attualizzato,  superi  il 50% dell'importo dei
lavori (lett. c).
i  soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e
successive modificazioni ed in particolare:
-  le  imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali,
le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articolo
8 e 9 della legge quadro (lett.a );
-  i  consorzi  fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti  a  norma  della  legge  25-6-1909,  n.  422  e successive
modificazioni,  e  i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8-8-1985,  n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 della legge quadro (lett. b);
- i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili
ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice  civile,  tra imprese
individuali,   anche   artigiane,   societa'   commerciali,  societa'
cooperative  di  produzione  e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 della legge quadro (lett. c);
-  le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di  cui  alle  lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione
dell'offerta   abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza  ad  uno  di  essi,  qualificato  capogruppo, il quale
esprime  l'offerta  in nome e per conto proprio e dei mandanti (lett.
d);
-  i  consorzi  di  concorrenti  di  cui all'articolo 2602 del codice
civile,  costituiti  tra  i  soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile (lett. e);
-  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse   economico   (GEIE),  ai  sensi  del  decreto  legislativo
23-7-1991, n. 240 (lett.e-bis).
E'  appena  il  caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente
elenco  vanno  intesi  con  la  specificazione  che deve trattarsi di
soggetti  operanti  nel  settore dei lavori pubblici, circostanza del
resto  confermata  dal  fatto  che  si tratta di soggetti che possono
essere ammessi alle gare.
Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei
soggetti  piu'  sopra  elencati anche il divieto di partecipazione al
capitale delle S.O.A. di ogni societa' e altre figure associative che
vedano  la partecipazione al proprio capitale dei soggetti come sopra
elencati  e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei
loro  interessi,  salvo,  per quest'ultimo caso, quanto si dira' piu'
oltre  con  riguardo alla partecipazione delle associazioni nazionali
delle  imprese  e  delle  stazioni  appaltanti, secondo la previsione
dell'art. 8, comma 2, del Regolamento.
i  soggetti  di cui all'articolo 17, comma 1 della legge quadro ed in
particolare:
- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lett. a);
-  gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i
comuni,  i  rispettivi  consorzi  e  unioni, le comunita' montane, le
aziende   unita'   sanitarie   locali,   i   consorzi,  gli  enti  di
industrializzazione  e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita'  di  cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n.
142, e successive modificazioni (lett. b).
L'esclusione   degli   uffici   tecnici   trova   una   sua   ragione
giustificativa  in  quanto,  trattandosi appunto di uffici, non hanno
soggettivita'  propria  sia  se  dipendenti  da  singoli  enti sia se
consortili.
-  gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lett. c);
-  i  liberi  professionisti  singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23-11-1939, n. 1815 e successive modificazioni (lett. d);
-  le  societa'  di  professionisti  di cui all'articolo 17, comma 6,
lettera a) della legge quadro (lett.e);
-  le societa' di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 6, lettera
b) della legge quadro (lett.f);
-  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) (lett.g).
L'indicazione  contenuta  nell'art.  17 della legge 109/94 dei liberi
professionisti  singoli  o  associati,  che  ha un chiaro significato
nella  norma  stessa in quanto riferita allo svolgimento di attivita'
di  progettazione, va qui specificata nel senso che deve trattarsi di
quei  liberi  professionisti  iscritti in Albi relativi all'attivita'
professionali  tecniche  in  materia  di  lavori pubblici (ingegneri,
architetti, geometri, periti edili, diplomati in ingegneria).
E'  opportuno, per quanto riguarda le societa' di professionisti e di
ingegneria,  chiarire  che  la ragione della esclusione risiede nella
circostanza  che  tutti  questi soggetti partecipano o hanno titolo a
partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di
cui alla legge 109/94 e successive modificazioni.
le  regioni  e  le  province  autonome.  La  previsione  e' contenuta
espressamente nell'art. 8, comma 1, del Regolamento.
b) casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.
Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono
quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione
alla partecipazione.
L'art.  8,  comma  2,  del Regolamento stabilisce che le associazioni
nazionali  delle  imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi
nazionali  di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o
di   comparto  e  le  associazioni  nazionali  rappresentative  delle
stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite
massimo  complessivo  del  20%  del capitale sociale, ed ognuna delle
associazioni nella misura massima del 10%.
Occorre,  peraltro,  ricordare  che  la stessa disposizione ha inteso
stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di
una  presenza  simmetrica  tra i due organismi associativi laddove ha
disposto  che "la partecipazione al capitale da parte di associazioni
di   imprese   e'  ammessa  qualora  nella  medesima  S.O.A.  vi  sia
partecipazione  in uguale misura da parte di associazioni di stazioni
appaltanti e viceversa".
La   limitazione   nella   partecipazione  ha  altresi'  funzione  di
individuare un'altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla
lettera  precedente:  il  divieto di partecipazione al capitale delle
S.O.A.  si  pone  per  le associazioni nazionali delle imprese di cui
all'art.  10,  comma  1,  L.  109/94  e  successive modifiche che non
abbiano  sottoscritto  contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti  delle  imprese  edili  ed  affini o di comparto. Una tale
preclusione   deve   ricavarsi   dal   fatto  che  e'  consentita  la
partecipazione  solo  per dette associazioni sottoscrittrici (art. 5,
comma 1, lett. n) dello stesso Regolamento).
L'Autorita'  ritiene  di dover fornire una utile indicazione riguardo
al  problema  se  la dizione normativa "una S.O.A." (art. 8, comma 2)
limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e
delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una piu' attenta lettura
del  dato  normativo sembra invece suggerire la conclusione che l'uso
dell'articolo    "una"    stia   piu'   semplicemente   ad   indicare
indeterminatamente  queste  societa',  ove  si  osservi che detto uso
ricorre  anche  nel  primo  comma  nel  quale certamente non potrebbe
significare   una  sola  S.O.A.  Ne  consegue  la  ammissibilita'  di
partecipazione  delle associazioni nazionali anche a piu' societa' di
qualificazione,    rimanendo   ovviamente   sempre   il   limite   di
partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si
tratti   di   una   singola   che  di  piu'  associazioni  nazionali,
configurandosi  tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva
entro  la  quale  e'  ammessa  la  rappresentanza  di interessi delle
Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.
Saranno,  poi,  oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui,
per  la  frammentazione  delle altre partecipazioni, il governo delle
S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione
normativa  del  limite alla partecipazione e' coerente con quella del
rispetto  del  principio  di indipendenza e di imparzialita' e di non
discriminazione (art.7, comma 4 del Regolamento).
B) FASE DELL'ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE
Occorre  premettere  che  dal  regolamento  si  evincono due fasi del
procedimento di autorizzazione:
-  la  prima  relativa  alla domanda di autorizzazione da parte della
S.O.A. istante;
- la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.
In   ordine   all'istanza   di  autorizzazione  assumono  rilievo  le
condizioni   di  ammissibilita'  della  domanda  rappresentate  dalla
presentazione  dei  documenti  previsti dall'articolo 10, comma 2 del
regolamento.
Con  riferimento  ai  singoli  documenti  si  forniscono  le seguenti
indicazioni:
-  l'atto  costitutivo  e  il  relativo statuto sociale devono essere
presentati  in  copia autentica, corredati del certificato attestante
l'iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, rilasciato in
data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza ;
-  l'elencazione  della  compagine  sociale  e la dichiarazione circa
eventuali situazioni di controllo o di collegamento.
Relativamente  a  tali  documenti  occorre  specificare  l'elenco dei
soggetti  che  partecipano  direttamente o indirettamente al capitale
della   S.O.A.,   con   l'indicazione   delle   rispettive  quote  di
partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali.
Nella  dichiarazione  circa situazioni di controllo o di collegamento
il  legale  rappresentante delle S.O.A. potra' anche esporre i motivi
per  i  quali,  ad avviso del competente organismo della societa', la
situazione  anzidetta  non  risulti  in  contrasto  con i principi di
indipendenza, di imparzialita' e non discriminazione.
Si  precisa  che  l'art.  2359  del codice civile individua i casi di
controllo nelle seguenti ipotesi tassative:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3)  le  societa'  che  sono  sotto  influenza  dominante  di un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai  fini  dell'applicazione  dei  numeri  1)  e  2)  di  cui sopra si
computano  anche  i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spet-tanti
per conto di terzi.
Detta  norma  del  codice civile stabilisce, poi che sono considerate
collegate   le   societa'  sulle  quali  un'altra  societa'  esercita
un'influenza  notevole.  L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria  puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.
La   nozione   di   collegamento   lascia   spazio   a   precisazioni
interpretative e quindi richiedera' una valutazione caso per caso.
La  giurisprudenza  ha  individuato  talune  situazioni sintomatiche,
quali  la  presenza  degli  stessi  soggetti negli organi societari o
nell'apparato  di  vertice,  la  concordanza della sede ed ipotesi di
partecipazione  a mezzo di terza societa' che possegga partecipazioni
nella societa' che concorrano a formare la compagine societaria delle
S.O.A.
-  l'organigramma  delle  S.O.A.,  deve comprendere il curriculum dei
soggetti  che  ne  fanno parte. La previsione di cui all'articolo 10,
comma  2,  lettera  c)  del  regolamento  evidenzia  che  costituisce
condizione di ammissibilita' della domanda il solo organigramma della
S.O.A.,  comprensivo  del curriculum, con cui viene fotografata anche
soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale
organigramma   conterra'  l'indicazione  delle  figure  professionali
previste   dall'articolo   9   del   Regolamento   come   costitutive
dell'organico    minimo   delle   S.O.A.   oltre   quelle   ulteriori
eventualmente presenti nella struttura organizzativa.
Sembra   opportuno   chiarire  che  sono  indicatori  dell'esperienza
professionale  dei  "laureati"  (art. 9, comma 1, lett.b) nel settore
dei lavori pubblici l'aver maturato detta esperienza presso qualsiasi
soggetto   pubblico   o  privato  che  svolga  la  propria  attivita'
prevalentemente  o  anche  nel  settore dei lavori pubblici ed averla
svolta  in  qualsiasi  fase  inerente il processo di realizzazione di
lavori pubblici.
Deve,  poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potra'
richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei
contratti  di  assunzione  delle  figure  professionali previste come
costitutive  dell'organico  minimo  delle  Societa',  dopo l'esame da
parte  dell'Autorita'  del  possesso  dei  requisiti  richiesti, come
specificato  sub  C  (fase  del  provvedimento di autorizzazione) del
presente  atto.  In  tal  caso,  peraltro, la formalizzazione di tali
contratti   e   la   loro   presentazione  all'Autorita'  costituisce
condizione  indispensabile  ai fini del rilascio del provvedimento di
autorizzazione.
-  la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, lettera d).
-  certificato  del  casellario  giudiziario,  ai sensi dell'art. 10,
comma 2, lett. e).
-  il documento contenente la definizione delle procedure che saranno
utilizzate  per l'esercizio dell'attivita' di attestazione e che deve
essere conforme ai criteri contenuti nel documento che sara' adottato
dall'Autorita' secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. f)
del Regolamento.
-   la   documentazione  comprovante  la  dotazione  della  struttura
informatica  conforme al tipo definito dall'Autorita', secondo quanto
previsto dell'art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare
la  produzione  della  documentazione  stessa  dopo  l'esame da parte
dell'Autorita'  del  possesso dei requisiti e delle condizioni di cui
agli  articoli  7,  8  e  9,  dovra',  in sede di richiesta, comunque
produrre  una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di
cui disporre conformemente al tipo definito dall'Autorita'.
In  tal  caso,  peraltro,  la documentazione comprovante la dotazione
dell'attrezzatura  informatica  e  la sua presentazione all'Autorita'
costituisce  condizione  indispensabile  ai  fini  del  rilascio  del
provvedimento di autorizzazione.
-  la  polizza  assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di
cui all'art. 10, comma 2, lett. a).
La  difficolta',  ovvia, specie in prima attuazione di determinare il
volume  di  affari  prevedibile  non  e' di ostacolo alla completezza
della  polizza  dovendo comunque, nella previsione, questo volume non
essere  inferiore  all'ipotizzabile normale attivita' del capitale di
rischio e dell'organigramma presentato.
C) FASE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Ai  fini  del  rilascio dell'autorizzazione, l'Autorita' valutera' la
ricorrenza  dei  requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli
7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle societa' organismi
di    attestazione   sulla   base   della   documentazione   prevista
dall'articolo  10,  comma  2  dello  stesso  regolamento  come  sopra
specificata   ed   integrata,  nonche'  sulla  base  delle  ulteriori
informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori.
L'art.   10,   comma   3,  stabilisce  che  l'Autorita'  concluda  il
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
La  decorrenza  del  termine  e'  data dal giorno dell'assunzione nel
registro   cronologico   di   arrivo  degli  atti  della  istanza  di
autorizzazione.
Ai  fini  della  scadenza  il  termine finale si intende quello della
spedizione  postale  del  provvedimento  adottato  relativamente alla
richiesta di autorizzazione.
E'  gia'  prevista  la  sospensione del termine nel caso di richieste
istruttorie,  cioe' il tempo occorrente per acquisire le integrazioni
necessarie, che non si computa nel termine anzidetto.
Detta  sospensione  si  verifica,  altresi', nel caso di richiesta di
rinvio   della   presentazione  di  contratti  di  lavoro  e/o  della
documentazione    comprovante    l'attrezzatura    informatica,   che
costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della
documentazione  che  deve  corredare  le  istanze  di autorizzazione;
sospensiva  che  decorre  dal  giorno  della comunicazione dell'esito
positivo della verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione,
nel   senso   specificato,   dei   contratti   di  lavoro  e/o  della
documentazione comprovante l'attrezzatura informatica.
                                                 Il Presidente: GARRI
 
Nel  presente  supplemento  sono pubblicate le determinazioni assunte
dall'Autorita'  in  ordine al sistema di qualificazione delle imprese
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:
1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2.  Determinazione  n.  24/2000  del  20  aprile  2000:  Attrezzatura
informatica  delle  S.O.A.  per  la  comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio;
3.   Determinazione   n.   36/2000  del  21  luglio  2000:  Relazione
dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4.   Determinazione   n.   38/2000  del  27  luglio  2000:  Ulteriori
integrazioni    sui   requisiti   e   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5.   Determinazione   n.  39/2000  del  27  luglio  2000:  Regole  di
procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'attivita' di
attestazione alle S.O.A.;
6.  Determinazione  n.  40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in
ordine  alle  procedure  accelerate  e semplificate nonche' a tariffa
ridotta;
7.  Determinazione  n.  41/2000  del  27  luglio  2000:  Procedure da
utilizzare  dalle  S.O.A.  per  l'esercizio  della  loro attivita' di
attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Con  la  presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni
che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari
per  una  corretta  redazione  delle domande e per l'esibizione della
pertinente documentazione.
Al  fine  di  garantire  parita' di trattamento tra tutti i possibili
istanti  e  tenuto  conto della difficolta' di conoscenza propria del
periodo  feriale,  si  fissa  al 4 settembre 2000 la data dalla quale
potranno  essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale
comunque  sara'  fatto riferimento anche per le istanze che dovessero
pervenire prima di tale data.
Roma, 27 luglio 2000
                                                 Il Presidente: GARRI