L'articolo 9, comma 4, del D.P.R. 34/2000, emanato ai sensi dell'art.
8,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
prevede  che  le  S.O.A.  (Societa' Organismi di Attestazione) devono
disporre  di  attrezzatura  informatica  per  la  comunicazione delle
informazioni    all'Osservatorio    conforme    al    tipo   definito
dall'Autorita'.
Le   caratteristiche   dell'attrezzatura  informatica  sono  definite
nell'allegata scheda.
La  struttura  informatica  delle  SOA  dovra'  essere aggiornata, se
necessario,    in   relazione   all'aggiornamento   della   struttura
informatica dell'Autorita'.
Inoltre,  per  soddisfare  il requisito legale della forma scritta di
documenti  comunicati  per  via telematica, e' opportuno che ciascuna
SOA  si doti di firma digitale ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.
59 e del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 ed in attesa dell'attivazione
della  firma  digitale,  le  informazioni  comunicate dovranno essere
crittografate  secondo  modalita' concordate fra Autorita' e ciascuna
SOA.
                                                 Il Presidente: GARRI
 
Nel  presente  supplemento  sono pubblicate le determinazioni assunte
dall'Autorita'  in  ordine al sistema di qualificazione delle imprese
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:
1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2.  Determinazione  n.  24/2000  del  20  aprile  2000:  Attrezzatura
informatica  delle  S.O.A.  per  la  comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio;
3.   Determinazione   n.   36/2000  del  21  luglio  2000:  Relazione
dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4.   Determinazione   n.   38/2000  del  27  luglio  2000:  Ulteriori
integrazioni    sui   requisiti   e   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5.   Determinazione   n.  39/2000  del  27  luglio  2000:  Regole  di
procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'attivita' di
attestazione alle S.O.A.;
6.  Determinazione  n.  40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in
ordine  alle  procedure  accelerate  e semplificate nonche' a tariffa
ridotta;
7.  Determinazione  n.  41/2000  del  27  luglio  2000:  Procedure da
utilizzare  dalle  S.O.A.  per  l'esercizio  della  loro attivita' di
attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Con  la  presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni
che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari
per  una  corretta  redazione  delle domande e per l'esibizione della
pertinente documentazione.
Al  fine  di  garantire  parita' di trattamento tra tutti i possibili
istanti  e  tenuto  conto della difficolta' di conoscenza propria del
periodo  feriale,  si  fissa  al 4 settembre 2000 la data dalla quale
potranno  essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale
comunque  sara'  fatto riferimento anche per le istanze che dovessero
pervenire prima di tale data.
Roma, 27 luglio 2000
                                                 Il Presidente: GARRI