L'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, emanato ai sensi dell'art.
8,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
prevede che l'Autorita' definisca lo schema di "relazione dettagliata
sul comportamento dell'Impresa".
Tale  relazione puo' fornire una casistica utilizzabile ai fini della
relazione   al   Parlamento,  degli  accertamenti  a  campione  sulla
qualificazione  delle  imprese,  nonche'  offrire  dati alle stazioni
appaltanti relative al comportamento delle imprese.
I  dati  contenuti nella detta relazione debbono essere resi sotto la
propria  responsabilita'  dal direttore dei lavori e dal responsabile
del procedimento.
Si approva pertanto il testo dell'allegato schema di relazione.
                                                 Il Presidente: GARRI
 
Nel  presente  supplemento  sono pubblicate le determinazioni assunte
dall'Autorita'  in  ordine al sistema di qualificazione delle imprese
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:
1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2.  Determinazione  n.  24/2000  del  20  aprile  2000:  Attrezzatura
informatica  delle  S.O.A.  per  la  comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio;
3.   Determinazione   n.   36/2000  del  21  luglio  2000:  Relazione
dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4.   Determinazione   n.   38/2000  del  27  luglio  2000:  Ulteriori
integrazioni    sui   requisiti   e   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5.   Determinazione   n.  39/2000  del  27  luglio  2000:  Regole  di
procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'attivita' di
attestazione alle S.O.A.;
6.  Determinazione  n.  40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in
ordine  alle  procedure  accelerate  e semplificate nonche' a tariffa
ridotta;
7.  Determinazione  n.  41/2000  del  27  luglio  2000:  Procedure da
utilizzare  dalle  S.O.A.  per  l'esercizio  della  loro attivita' di
attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Con  la  presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni
che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari
per  una  corretta  redazione  delle domande e per l'esibizione della
pertinente documentazione.
Al  fine  di  garantire  parita' di trattamento tra tutti i possibili
istanti  e  tenuto  conto della difficolta' di conoscenza propria del
periodo  feriale,  si  fissa  al 4 settembre 2000 la data dalla quale
potranno  essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale
comunque  sara'  fatto riferimento anche per le istanze che dovessero
pervenire prima di tale data.
Roma, 27 luglio 2000
                                                 Il Presidente: GARRI