Premesso che:
a)  l'articolo  15,  comma  8  del  D.P.R.  n.  34/2000  (di  seguito
denominato  regolamento)  prevede  da  parte  delle  S.O.A. (societa'
organismi  di  attestazione)  l'adozione  di  procedure  accelerate e
semplificate  nonche'  a  tariffa  ridotta  per  le  variazioni delle
attestazioni  che  non  producono  effetti  diretti sulle categorie e
classifiche oggetto della qualificazione;
b)  le  procedure  cui  assoggettare  le suddette variazioni dovranno
essere  conformi  ai  "criteri  fissati dall'Autorita' entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento";
c)  l'articolo  2,  comma  1,  lettera  o) del regolamento prevede il
parere  della  Commissione  consultiva  sulla definizione ".......dei
criteri   cui  devono  attenersi  nella  loro  attivita'  i  soggetti
autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione."
Considerato che:
a)  l'individuazione  di  tali  variazioni e' desumibile dallo stesso
dettato  normativo  laddove  si  specifica che le suddette variazioni
"non   costituiscono   rinnovo   di   attestazione  e  non  producono
conseguenze  sulla durata di efficacia dell'attestazione" e quindi in
quanto  tali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del regolamento, non
possono  essere  soggette  alla  determinazione  di  un corrispettivo
secondo la formula dell'allegato E dello stesso regolamento, ma di un
corrispettivo a tariffa ridotta;
b)  le  ipotesi  di  variazioni  che  non  costituiscono  rinnovo  di
attestazione  e  non  producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione  sono  riconducibili alle ipotesi che non implicano
la necessita' di stipulare un nuovo apposito contratto;
c)  le  suddette variazioni possono essere classificate per tipologie
in  relazione  ai  requisiti  richiesti  per le qualificazioni su cui
vanno ad incidere tale variazioni.
Rilevato che:
a)  la  Commissione  consultiva  si  e'  pronunciata  sullo schema di
deliberazione  il  giorno  3  luglio 2000 in merito alla richiesta di
parere  in  ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a
tariffa  ridotta dando indicazioni sull'opportunita' di non stabilire
l'importo della tariffa ridotta in percentuale;
b) il parere e' stato trasmesso all'Autorita' in data 13 luglio 2000.
Ritenuto che:
a)  le  operazioni a tariffa ridotta presentano caratteri differenti:
alcune  prescindono  dall'entita'  della  qualificazione  a suo tempo
attestata,  tali quelle relative ai requisiti di ordine generale e al
sistema  di  qualita' aziendale e pertanto sono tali da permettere di
stabilire  una  tariffa  indipendente  dal contenuto degli attestati;
altre,   come  quelle  relative  ai  requisiti  di  ordine  speciale,
comportano  una  attivita',  anche  in  sede di procedura accelerata,
differenziata  a  secondo  del  livello di importo delle attestazioni
(classifica  da  I  a  III  previste  dall'art.  3 del regolamento n.
34/2000) in possesso dell'impresa;
b)  risulta  utile  individuare  comunque  un  sistema di calcolo che
faccia  permanere  la tariffa ridotta anche in presenza di variazioni
della tariffa base di riferimento.
Si approva pertanto il testo dell'allegato schema.
                                                 Il Presidente: GARRI
 
Nel  presente  supplemento  sono pubblicate le determinazioni assunte
dall'Autorita'  in  ordine al sistema di qualificazione delle imprese
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:
1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2.  Determinazione  n.  24/2000  del  20  aprile  2000:  Attrezzatura
informatica  delle  S.O.A.  per  la  comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio;
3.   Determinazione   n.   36/2000  del  21  luglio  2000:  Relazione
dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4.   Determinazione   n.   38/2000  del  27  luglio  2000:  Ulteriori
integrazioni    sui   requisiti   e   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5.   Determinazione   n.  39/2000  del  27  luglio  2000:  Regole  di
procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'attivita' di
attestazione alle S.O.A.;
6.  Determinazione  n.  40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in
ordine  alle  procedure  accelerate  e semplificate nonche' a tariffa
ridotta;
7.  Determinazione  n.  41/2000  del  27  luglio  2000:  Procedure da
utilizzare  dalle  S.O.A.  per  l'esercizio  della  loro attivita' di
attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Con  la  presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni
che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari
per  una  corretta  redazione  delle domande e per l'esibizione della
pertinente documentazione.
Al  fine  di  garantire  parita' di trattamento tra tutti i possibili
istanti  e  tenuto  conto della difficolta' di conoscenza propria del
periodo  feriale,  si  fissa  al 4 settembre 2000 la data dalla quale
potranno  essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale
comunque  sara'  fatto riferimento anche per le istanze che dovessero
pervenire prima di tale data.
Roma, 27 luglio 2000
                                                 Il Presidente: GARRI