Il Consiglio
premesso che:
a)  le  SOA  (societa' organismi di attestazione), per poter ottenere
l'autorizzazione  allo svolgimento dell'attivita' di attestazione del
possesso  dei  requisiti  di  qualificazione delle imprese devono, ai
sensi  del  regolamento  di  cui  al  D.P.R.  25 gennaio 2000, n. 34,
presentare  alla  Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici la
relativa istanza, corredata, tra l'altro, da "un documento contenente
la   descrizione   delle   procedure   che   saranno  utilizzate  per
l'esercizio..." dell'attivita' medesima;
b)   le  procedure  dovranno  essere  conformi  "a  quanto  stabilito
dall'Autorita'  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  regolamento"  (articolo  10,  comma  1,  lett. f.) dell'indicato
D.P.R.  n.34/2000)  previo parere della Commissione consultiva di cui
all'articolo   8,   comma   4,   della   legge  109/94  e  successive
modificazioni  ed agli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R.
34/2000;
c)  sussiste la necessita' che l'autonomia organizzativa ed operativa
delle   SOA   si   conformi   alle  esigenze  derivanti  dal  rilievo
pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti;
considerato che:
a)  le indicazioni devono tener conto dell'obbligo a carico delle SOA
di   "comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza,  nel
rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  1  della  legge  109/94 e
successive   modificazioni",   di   "agire   in   modo  da  garantire
imparzialita'  ed  equo  trattamento",  di  "assicurare  e  mantenere
l'indipendenza  richiesta  dalla  legge  e  dal  regolamento"  e  del
doveroso  contemperamento  della perseguita finalita' di profitto con
la neutralita' ed obiettivita' che deve caratterizzarne la condotta;
b)  le suddette indicazioni devono tener conto della opportunita' del
massimo  ricorso  a processi informatizzati e, pertanto, a tecnologie
informatiche;
c)  con  apposita  e separata determinazione si provvedera' in ordine
alle regole da seguire dalle SOA per la valutazione e la verifica dei
requisiti  previsti  dagli  artt.  17 e 18 del D.P.R. 34/2000 nonche'
alle  situazioni  che determinano l'esigenza di approfondimenti delle
informazioni  e delle documentazioni fornire dai soggetti richiedenti
l'attestazione.
Sentita  la Commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 4,
lettera  a)  della  legge  109/94  e successive modificazioni e dagli
articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R. 34/2000 e tenuto conto
delle indicazioni del parere stesso offerto;
approva  l'allegato  documento  concernente  l'oggetto della presente
determinazione.
Roma, 27 luglio 2000
                                                 Il Presidente: GARRI
 
Nel  presente  supplemento  sono pubblicate le determinazioni assunte
dall'Autorita'  in  ordine al sistema di qualificazione delle imprese
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:
1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2.  Determinazione  n.  24/2000  del  20  aprile  2000:  Attrezzatura
informatica  delle  S.O.A.  per  la  comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio;
3.   Determinazione   n.   36/2000  del  21  luglio  2000:  Relazione
dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4.   Determinazione   n.   38/2000  del  27  luglio  2000:  Ulteriori
integrazioni    sui   requisiti   e   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5.   Determinazione   n.  39/2000  del  27  luglio  2000:  Regole  di
procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'attivita' di
attestazione alle S.O.A.;
6.  Determinazione  n.  40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in
ordine  alle  procedure  accelerate  e semplificate nonche' a tariffa
ridotta;
7.  Determinazione  n.  41/2000  del  27  luglio  2000:  Procedure da
utilizzare  dalle  S.O.A.  per  l'esercizio  della  loro attivita' di
attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Con  la  presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni
che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari
per  una  corretta  redazione  delle domande e per l'esibizione della
pertinente documentazione.
Al  fine  di  garantire  parita' di trattamento tra tutti i possibili
istanti  e  tenuto  conto della difficolta' di conoscenza propria del
periodo  feriale,  si  fissa  al 4 settembre 2000 la data dalla quale
potranno  essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale
comunque  sara'  fatto riferimento anche per le istanze che dovessero
pervenire prima di tale data.
Roma, 27 luglio 2000
                                                 Il Presidente: GARRI