Con  provvedimento  n.  1636 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Uniass  Assicurazioni  S.p.a.,  con  le  modifiche deliberate in data
20 aprile  2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai seguenti articoli:
      Art.  13  (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio
sindacale,  da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale  effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle
operazioni   in  potenziale  conflitto  di  interesse:  modalita'  di
comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze).
      Art.   17   (Riformulazione   dell'articolo   in   materia   di
composizione   e   compenso  del  collegio  sindacale:  "Il  collegio
sindacale  e'  composto  di tre sindaci effettivi e due supplenti, le
cui  attribuzioni,  doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge
...  Il  compenso  annuo e' determinato dall'assemblea all'atto della
nomina  ..."  -  in  luogo  della precedente previsione statuaria "Il
collegio  sindacale  e'  composto  da  tre  sindaci  effettivi  e due
supplenti.  Le  condizioni  della  nomina  e  l'esercizio  delle loro
funzioni   sono   integralmente  disciplinate  dalla  legge.  I  loro
emolumenti  sono  fissati  dall'assemblea  degli  azionisti.".  Nuova
disciplina in materia di:
        a) cause  di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
        b) nomina  del presidente del collegio sindacale: modalita' e
criteri;
        c) rieleggibilita' dei sindaci effettivi e supplenti;
        d) possibilita'  per il collegio sindacale, o almeno due suoi
membri,  di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione:
modalita').