IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e dell'assistenza  sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra Zavaleta Pardave Ana
Gudelia  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di "enfermera",
conseguito   in   Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  "enfermera", conseguito nell'anno 1974 presso la
Escuela Anglo-Americana di Lima (Peru') dalla sig.ra Zavaleta Pardave
Ana  Gudelia,  nata  a  Lima  (Peru')  il  giorno  7  giugno 1951, e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2. La  sig.ra  Zavaleta  Pardave  Ana  Gudelia  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione    di   infermiera,   previa   iscrizione   al   collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che regolano l'esercizio della professione in
Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari