L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  nn.  174  e  175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione  rispettivamente, delle direttive 92/1996/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9
gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed
il  funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti  alla  disciplina  della  legge  24  dicembre  1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
  Viste  le  leggi  5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649,
recanti,  fra l'altro disposizioni relative al ruolo nazionale periti
assicurativi;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  17  febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  nonche'  la  soppressione  della
commissione  nazionale  e  delle  commissioni provinciali di cui agli
articoli 7, 8 e 9 della legge medesima;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono
state  disciplinate le modalita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale
dei  periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di
idoneita' di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
provvedimento   ISVAP  n.  1203  del  28 giugno  1999  relative  allo
svolgimento della prova di idoneita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
Composizione,  nomina  e compensi della commissione esaminatnce della
                         prova di idoneita'
  1.  L'art.  4  del  provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  commissione  esaminatrice,  prevista dall'art. 5, comma 3,
della legge n. 166/1992, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da:
    a) un    dirigente   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni
di presidente;
    b) un   funzionario   dell'Istituto   per   la   vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni
di vice presidente;
    c) due periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale;
    d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione o
della loro associazione di categoria;
    e) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni
o  abbia insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori
di indirizzo tecnico".
  2.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  due  dipendenti
dell'ISVAP.
  3.  I  componenti  della  commissione non devono trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne'
devono  aver  tenuto  corsi  di formazione ai quali hanno partecipato
candidati ammessi alla prova.
  4.  La  commissione  si  riunisce  su convocazione del presidente e
decide  a maggioranza,  con  la  presenza di tutti i componenti nelle
riunioni  preliminari  di  fissazione  dei criteri per lo svolgimento
della  prova  ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e
le  modalita'  della  prova  scritta;  nelle  altre riunioni, incluse
quelle  relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di
un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza
di   cinque   componenti.  A  parita'  di  voti  prevale  quello  del
presidente.
  5.  I compensi ai componenti della commissione sono determinati con
il provvedimento di nomina.