L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione rispettivamente, delle direttive 92/1996/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro disposizioni relative al ruolo nazionale periti assicurativi; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della commissione nazionale e delle commissioni provinciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge medesima; Visto il provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999 relative allo svolgimento della prova di idoneita'; Dispone: Art. 1. Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatnce della prova di idoneita' 1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 166/1992, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da: a) un dirigente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente; c) due periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale; d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione o della loro associazione di categoria; e) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico". 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP. 3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova. 4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri per lo svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalita' della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di cinque componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. 5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina.