IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e della assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Zarate Olarte Ana Luisa ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  enfermera conseguito in
Peru',   ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto,
n.  394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non  comunitario da parte di cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  "enfermera"  conseguito  nell'anno  1990 presso
l'Universidad  Nacional  di  "San Agustin de Arequipa" (Peru'), dalla
sig.ra  Zarate  Olarte  Ana  Luisa,  nata  a  Puno  (Peru') il giorno
23 novembre  1962,  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra Zarate Olarte Ana Luisa e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
infermiera,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari