IL DIRIGENTE GENERALE
       dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose

  Vista  la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita';
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2  e 5 della suddetta legge,
recanti  rispettivamente  disposizioni  in  materia  di  investimenti
innovativi  e  formazione  professionale e disposizioni in materia di
interventi e agevolazioni per il trasporto combinato;
  Visto  il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche
alla  legge, 23 dicembre 1997, n. 454, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 febbraio 2000, n. 27;
  Visti i decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999, attuativi delle
disposizioni  concernenti  i  suddetti  articoli  2  e  5 della legge
454/1997;
  Visto  il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, attuativo dell'art. 4
della legge 454/1997;
  Visto    il   decreto   dirigenziale   8 maggio   2000   contenente
modificazioni ai decreti dirigenziali 7 luglio 1999;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  D(2000)  -  9927  del
30 giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  l.  Il  comma 1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 luglio 1999,
n.  65,  concernente la concessione di incentivi per gli investimenti
innovativi  e  la formazione professionale ai sensi dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2,
comma  3  del  presente  decreto,  alle  imprese di autotrasporto che
accellerino    la    sostituzione   dei   propri   veicoli   mediante
l'acquisizione  di  veicoli  nuovi,  che  realizzino  standards  piu'
elevati,  in  tema  di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla
normativa  nazionale  e  comunitaria in vigore alla data del presente
decreto.  Le  agevolazioni  finanziarie  di  cui  al  presente  comma
potranno essere accordate nella misura del 30% o, qualora trattasi di
piccole  o  medie imprese, del 40% della sola differenza di costo fra
l'acquisto di un nuovo autoveicolo che soddisfi gli standards tecnici
obbligatori  in  materia  di  tutela dell'ambiente e l'acquisto di un
veicolo  fornito di dispositivi che permettano di raggiungere livelli
di  tutela  dell'ambiente  superiori a quelli imposti dalla normativa
comunitaria  o  nazionale  in  vigore.  Le  agevolazioni  finanziarie
suindicate  riguardano  i  veicoli  acquistati  in  sostituzione  dei
veicoli immatricolati da almeno sei anni".