IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica   24 maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
  Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Piemonte;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 12 luglio 2000;
  Ritenuto  che  per  il  completamento  e/o  la  realizzazione degli
interventi  atti  a  riportare  a  norma  la  situazione possa essere
consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al
consumo  umano  che possono essere disposte dalla regione Piemonte ai
sensi  degli  articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236, non possono superare il valore
massimo  ammissibile  (VMA)  indicato  nel successivo art. 2 e devono
tenere  conto  delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di
ciascun parametro.
  2.  Possono  essere  concesse  deroghe  per i parametri: manganese,
ferro e solfati.
  3.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 non possono essere disposte per
acque  destinate  al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in
parte,  da  captazioni  che  entrino  in  funzione  dopo  la  data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.