IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
            delle risorse umane e tecnologiche in sanita'
          e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra Clemente Pizarro Luz
Carolina  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di Bachiler en
tecnologia  medico,  conseguito  in  Peru', ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 10 maggio 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.   Il  titolo  di  "Bachiler  en  tecnologia  medico"  conseguito
nell'anno 1988 presso l'Universita' nazionale "Federico Villareal" di
Lima  (Peru') dalla sig.ra Clemente Pizarro Luz Carolina, nata a Lima
(Peru')   il   giorno  12  febbraio  1961  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio  in Italia della professione di tecnico di laboratorio
biomedico.
  2.  La  sig.ra  Clemente  Pizarro  Luz  Carolina  e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione di tecnico di laboratorio biomedico, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da
parte  del  collegio  stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle,  condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'ari