Avvertenza:
    Si  procede  alla ripubblicazione del testo della legge 21 luglio
2000,  n.  205,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n.  217,  corredato delle relative note, previste dall'art. 10, commi
1,  2  e 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. Restano invariati il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                               Art. 1.
             (Disposizioni sul processo amministrativo)

   1.  All'articolo  21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi
dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
   "Il  ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto   impugnato   quanto  ai  controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente  si  riferisce,  o  almeno  ad alcuno tra essi, entro il
termine  di  sessanta  giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta  la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o,
per  gli  atti  di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal
giorno  in  cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia  prevista  da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento, salvo
l'obbligo  di  integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri   controinteressati,   che   siano   ordinate   dal   tribunale
amministrativo  regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del  ricorso  tra  le  stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso,  sono  impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In
pendenza  di  un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma
5,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, puo' essere proposta con
istanza  presentata  al  presidente e depositata presso la segreteria
della   sezione   cui   e'  assegnato  il  ricorso,  previa  notifica
all'amministrazione  ed  ai  controinteressati,  e  viene  decisa con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
   Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del
provvedimento  impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere
depositato  nella  segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro  trenta  giorni  dall'ultima  notifica. Nel termine stesso deve
essere   depositata   copia  del  provvedimento  impugnato,  ove  non
depositata  con  il  ricorso,  ovvero  ove notificato o comunicato al
ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in
giudizio.
   La  mancata  produzione  della copia del provvedimento impugnato e
della  documentazione  a  sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione,  entro  sessanta giorni dalla scadenza del termine
di  deposito  del  ricorso,  deve  produrre l'eventuale provvedimento
impugnato  nonche'  gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e'
stato  emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione
ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento
impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
   Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente,
ovvero  un  magistrato  da  lui delegato, ordina, anche su istanza di
parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi
opportuni".
   2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "La   decisione  sui  mezzi  istruttori,  compresa  la  consulenza
tecnica,  e' adottata dal presidente della sezione o da un magistrato
da  lui  delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale
e'  contestualmente  fissata  la  data  della  successiva  udienza di
trattazione del ricorso".
   3.  All'articolo  23  della  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   "I   documenti   e   gli   atti   prodotti  davanti  al  tribunale
amministrativo  regionale  non  possono  essere  ritirati dalle parti
prima  che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato
e,  nel  caso  di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di
secondo  grado  unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza
puo'  altresi' essere disposta dal presidente della sezione, anche su
istanza  di  parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi
istruttori  gia'  acquisiti  dal  giudice di primo grado. Nel caso di
appello  con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero
di  impugnazione  del  provvedimento cautelare la parte ha diritto al
rilascio  di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
   Il   presidente  della  sezione  puo',  tuttavia,  autorizzare  la
sostituzione  degli  eventuali  documenti e atti esibiti in originale
con  copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria
su  istanza  motivata  dalla  parte  interessata. Entro trenta giorni
dalla  data  dell'iscrizione  a  ruolo  del  procedimento  di appello
avverso  la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado
l'avvenuta  interposizione  di appello e richiede la trasmissione del
fascicolo di primo grado".
   4.  All'articolo  38  del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le
parole:  "entro  due  giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "entro
dieci giorni".
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 21 della
          legge  6 dicembre  1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
          amministrativi  regionali),  come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.  21. - Il ricorso deve essere notificato tanto
          all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
          ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
          conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
          notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
          termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
          disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
          integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
          altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
          amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
          pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
          all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
          proposizione  di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
          l'impugnativa  di  cui  dall'art.  25, comma 5, della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  puo' essere proposta con istanza
          presentata  al presidente e depositata presso la segreteria
          della  sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
          all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
          con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
                 Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e
          con  copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del
          ricorrente,  deve  essere  depositato  nella segreteria del
          tribunale  amministrativo  regionale,  entro  trenta giorni
          dall'ultima   notifica.  Nel  termine  stesso  deve  essere
          depositata  copia  del  provvedimento  impugnato,  ove  non
          depositata   con   il  ricorso,  ovvero  ove  notificato  o
          comunicato  al  ricorrente,  e  dei  documenti  di  cui  il
          ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
                 La  mancata produzione della copia del provvedimento
          impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
          implica decadenza.
                 L'amministrazione,   entro   sessanta  giorni  dalla
          scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre
          l'eventuale  provvedimento  impugnato  nonche' gli atti e i
          documenti  in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
          in  esso  citati,  e  quelli  che l'amministrazione ritiene
          utili al giudizio.
                 Dell'avvenuta     produzione    del    provvedimento
          impugnato,  nonche'  degli  atti e dei documenti in base ai
          quali  l'atto  e'  stato  emanato, deve darsi comunicazione
          alle parti costituite.
                 Ove  l'amministrazione non provveda all'adempimento,
          il  presidente,  ovvero  un  magistrato  da  lui  delegato,
          ordina,  anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti
          e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
                 Analogo  provvedimento il Presidente ha il potere di
          adottare     nei     confronti    di    soggetti    diversi
          dall'amministrazione  intimata  per atti e documenti di cui
          ritenga  necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
          qualora  l'esibizione  importi  una spesa, essa deve essere
          anticipata   dalla   parte  che  ha  proposto  istanza  per
          l'acquisizione dei documenti.
                 Se  il  ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
          irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
          ovvero   dal   comportamento  inerte  dell'amministrazione,
          durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
          ricorso,  chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
          l'ingiunzione  a pagare una somma, che appaiono, secondo le
          circostanze,  piu'  idonee ad assicurare interinalmente gli
          effetti   della   decisione   sul   ricorso,  il  tribunale
          amministrativo  regionale  si  pronuncia  sull'istanza  con
          ordinanza  emessa  in  camera di consiglio. Nel caso in cui
          dall'esecuzione   del   provvedimento   cautelare  derivino
          effetti   irreversibili   il  giudice  amministrativo  puo'
          altresi'  disporre  la  prestazione  di una cauzione, anche
          mediante  fideiussione, cui subordinare la concessione o il
          diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
          della  misura  cautelare  non  puo'  essere  subordinata  a
          cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
          essenziali  della  persona,  quali  il diritto alla salute,
          alla  integrita'  dell'ambiente,  ovvero  ad  altri beni di
          primario   rilievo  costituzionale.  L'ordinanza  cautelare
          motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato,
          ed  indica  i profili che, ad un sommario esame, inducono a
          una   ragionevole  previsione  sull'esito  del  ricorso.  I
          difensori  delle parti sono sentiti in camera di consiglio,
          ove ne facciano richiesta.
                 Prima  della trattazione della domanda cautelare, in
          caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
          neppure  la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
          consiglio  il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
          cautelare   o   con   separata   istanza   notificata  alle
          controparti,   chiedere   al   presidente   del   tribunale
          amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
          assegnato,  di  disporre  misure  cautelari provvisorie. Il
          presidente  provvede con decreto motivato, anche in assenza
          di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
          pronuncia   del   collegio,   cui  l'istanza  cautelare  e'
          sottoposta  nella  prima  camera  di  consiglio  utile.  Le
          predette   disposizioni   si  applicano  anche  dinanzi  al
          Consiglio  di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
          cautelare  e  in  caso  di  domanda  di  sospensione  della
          sentenza appellata.
                 In  sede  di  decisione  della domanda cautelare, il
          tribunale    amministrativo    regionale,    accertata   la
          completezza  del  contraddittorio e dell'istruttoria ed ove
          ne  ricorrano  i  presupposti,  sentite  sul punto le parti
          costituite,  puo'  definire  il giudizio nel merito a norma
          dell'art.  26.  Ove necessario, il tribunale amministrativo
          regionale  dispone  l'integrazione  del  contraddittorio .e
          fissa  contestualmente la data della successiva trattazione
          del  ricorso  a  norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
          sia il caso, le misure cautelari interinali.
                 Con  l'ordinanza  che rigetta la domanda cautelare o
          l'appello  contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
          inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
          via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
                 L'ordinanza  del  tribunale amministrativo regionale
          di   accoglimento   della   richiesta   cautelare  comporta
          priorita'  nella  fissazione  della data di trattazione del
          ricorso nel merito.
                 La  domanda  di  revoca o modificazione delle misure
          cautelari   concesse  e  la  riproposizione  della  domanda
          cautelare  respinta  sono  ammissibili solo se motivate con
          riferimento a fatti sopravvenuti.
                 Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
          ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia
          adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
          istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
          tribunale    amministrativo    regionale    le    opportune
          disposizioni   attuative.   Il   tribunale   amministrativo
          regionale   esercita  i  poteri  inerenti  al  giudizio  di
          ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
          numero  4),  del  testo  unico delle leggi sul Consiglio di
          Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
          e   successive   modificazioni,   e   dispone  l'esecuzione
          dell'ordinanza  cautelare  indicandone  le modalita' e, ove
          occorra, il soggetto che deve provvedere.
                 Le  disposizioni  dei  precedenti commi si applicano
          anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 25 della legge 7
          agosto   1990,   n.   241  (  Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
                 "Art.  25.  -  1.  Il diritto di accesso si esercita
          mediante   esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
          amministrativi,  nei  modi  e  con  i limiti indicati dalla
          presente  legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Il
          rilascio  di  copia e' subordinato soltanto al rimborso del
          costo  di  riproduzione,  salve  le disposizioni vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
                 2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
                 3.  Il  rifiuto,  il  differimento  e la limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
                 4.   Trascorsi   inutilmente   trenta  giorni  dalla
          richiesta, questa si intende rifiutata.
                 5.    Contro    le   determinazioni   amministrative
          concernenti  il  diritto di accesso e nei casi previsti dal
          comma quarto e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera  di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del   tribunale  appellabile,  entro  trenta  giorni  dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
                 6.  In  caso  di  totale o parziale accoglimento del
          ricorso   il   giudice   amministrativo,   sussistendone  i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del regio
          decreto  26 giugno  1924,  n.  1054 (Approvazione del testo
          unico  delle  leggi sul Consiglio di Stato) come modificato
          dalla presente legge:
                 "Art.  44  (Art.  36  del  del testo unico 17 agosto
          1907,  n.  638; art. 12 del regio decreto 30 dicembre 1923,
          n.  2840).  -  Se  la  sezione,  a  cui e' stato rimesso il
          ricorso   riconosce   che   l'istruzione   dell'affare   e'
          incompleta,   o   che   i   fatti   affermati  nell'atto  o
          provvedimento   impugnato   sono   in   contraddizione  coi
          documenti,  puo' richiedere all'amministrazione interessata
          nuovi    schiarimenti    o   documenti:   ovvero   ordinare
          all'amministrazione  medesima  di fare nuove verificazioni,
          autorizzando  le  parti  ad  assistervi ed anche a produrre
          determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.
                 Nei  giudizi  di  merito  il Consiglio di Stato puo'
          inoltre ordinre qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi
          determinati dal regolamento di procedura.
                 La  decisione  sui  mezzi  istruttori,  compresa  la
          consulenza   tecnica,  e'  adottata  dal  presidente  della
          sezione  o  da  un  magistrato  da  lui delegato ovvero dal
          collegio mediante ordinanza con la quale e' contestualmente
          fissata la data della successiva udienza di trattazione del
          ricorso".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 23 della
          legge  6  dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
          amministrativi  regionali),  come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.  23.  - La discussione del ricorso deve essere
          richiesta  dal  ricorrente ovvero dall'amministrazione o da
          altra  parte costituita con apposita istanza da presentarsi
          entro  il  termine  massimo  di  due  anni dal deposito del
          ricorso.
                 Il  Presidente, sempre che sia decorso il termine di
          cui   al  primo  comma  dell'art.  22,  fissa  con  decreto
          l'udienza per la discussione del ricorso.
                 Il  decreto  di  fissazione  e'  notificato,  a cura
          dell'ufficio  di  segreteria,  almeno quaranta giorni prima
          dell'udienza  fissata, sia al ricorrente che alle parti che
          si siano costituite in giudizio.
                 Le  parti  possono  produrre  documenti fino a venti
          giorni  liberi  anteriori al giorno fissato per l'udienza e
          presentare memorie fino a dieci giorni.
                 Il  Presidente  dispone, ove occorra, gli incombenti
          istruttori.
                 L'istanza   di   fissazione  d'udienza  deve  essere
          rinnovata   dalle   parti   o   dall'amministrazione   dopo
          l'esecuzione dell'istruttoria.
                 Se  entro  il termine per la fissazione dell'udienza
          l'amministrazione  annulla  o  riforma  l'atto impugnato in
          modo  conforme  alla  istanza  del ricorrente, il tribunale
          amministrativo regionale da' atto della cessata materia del
          contendere e provvede sulle spese.
                 I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
          amministrativo  regionale non possono essere ritirati dalle
          parti  prima  che  il  giudizio  sia  definito con sentenza
          passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
          senza  indugio  al  giudice  di secondo grado unitamente al
          fascicolo   d'ufficio.  Mediante  ordinanza  puo'  altresi'
          essere  disposta  dal  presidente  della  sezione, anche su
          istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
          e  mezzi  istruttori  gia'  acquisiti  dal giudice di primo
          grado.  Nel  caso  di  appello con richiesta di sospensione
          della   sentenza   impugnata  ovvero  di  impugnazione  del
          provvedimento  cautelare la parte ha diritto al rilascio di
          copia  conforme  dei  documenti e degli atti prodotti senza
          oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
                 Il   presidente   della   sezione   puo',  tuttavia,
          autorizzare  la  sostituzione  degli  eventuali documenti e
          atti  esibiti in originale con copia conforme degli stessi,
          predisposta  a  cura  della  segreteria su istanza motivata
          dalla parte interessata.
                 Entro  trenta  giorni  dalla  data dell'iscrizione a
          ruolo  del  procedimento  di appello avverso la sentenza la
          segreteria  comunica  al  giudice di primo grado l'avvenuta
          interposizione  di  appello  e richiede la trasmissione del
          fascicolo di primo grado".
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del regio
          decreto   17 agosto   1907,  n.  642  (Regolamento  per  la
          procedura  dinanzi  alle sezioni giuridiche del Cosiglio di
          Stato):
                 "Art.  38.  - La domanda di intervento e' notificata
          alle   parti   nel  rispettivo  domicilio  di  elezione  ed
          all'autorita'  che  ha  emanato  l'atto  impugnato,  e deve
          essere   depositato   in   segreteria  entro  dieci  giorni
          successivi a quello della notificazione".