IL DIRETTORE GENERALE
     del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

  Visto  l'art.  20,  comma  1,  della legge 11 marzo 1988, n. 67 che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutai e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16 luglio  1993  il  quale  dispone  che la cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E.  16 ottobre  1997  con  la quale, tra
l'altro,   viene   revocato   e   ridestinato   il  finanziamento  di
L. 2.375.000.000  relativo  ad interventi della regione Lombardia con
finalita' ex art. 20, legge n. 67/1988;
  Vista  la  nota  n.  825  del  28 marzo 2000 della cassa depositi e
prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme
quali  prima  rata  semestrale  in scadenza al 30 giugno 2000, per il
mutuo  concesso dalla cassa deposi e prestiti alla regione Lombardia,
di L. 96.613.509;
  Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489 per l'esercizio
2000;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni;
  Ritenuto,   quindi,   di   dover  impegnare  ed  erogare  la  somma
complessiva  di  L. 96.613.509, valuta 30 giugno 2000, a favore della
cassa  depositi  e  prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota
capitale  delle  rate  di  ammortamento  pari  a  L. 36.092.535 e sul
capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 60.520.974 dello stato
di  previsione  della  spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000;
                              Autorizza
l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 96.613.509 a
favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  per l'esercizio 2000, a
carico  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica nella misura e
sui capitoli di seguito riportati:
    capitolo 9700 per L. 36.092.535;
    capitolo 4970 per L. 60.520.974.
  Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno
2000,  mediante  accreditamento  delle  somme  a  favore  della Cassa
depositi  e  prestiti  sul  conto di tesoreria n. 350-29811 intestato
alla cassa stessa.
    Roma, 10 maggio 2000
                                       Il direttore generale: Bitetti