IL DIRIGENTE
Del  servizio  per  lo  sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di
                               ricerca

  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Vista  la  legge  25 ottobre  1968,  n.  1089, istitutiva del Fondo
speciale per la ricerca applicata;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale";
  Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, "Ammissione agli interventi
della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
  Visto  l'accordo  di  cooperazione  internazionale  sull'iniziativa
Eureka;
  Visto  il  decreto  del  13 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000 con il quale e'
stato  decretato,  tra  l'altro,  un  contributo  nella  spesa  di L.
2.143.000.000  all'Istituto  RTM  S.p.a.  nell'ambito del progetto di
ricerca E! 1769 Factory Suclat;
  Visto  il  decreto  del  26 giugno  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2000 con il quale e'
stato  decretato,  tra  l'altro,  un  contributo  nella  spesa  di L.
1.053.749.000  alla Conceria Nuti Ivo S.p.a. nell'ambito del progetto
di ricerca E 2141 Ecoleather;
  Considerato  che  all'art.  1  del  decreto  del  13 marzo  2000 la
definizione  dell'importo  massimo  decretato per RTM S.p.a. richiede
ulteriori precisazioni; che all'art. 1 del decreto del 26 giugno 2000
il  costo  delle attivita' ammissibili per Conceria Nuti Ivo S.p.a. e
la  loro  suddivisione per tipologia di attivita' sono state indicate
in misura errata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'importo massimo del contributo nella spesa, gia' assegnato ad RTM
S.p.a.  con  decreto  del  13  marzo 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 73 del 28 marzo 2000, e' accertato
nella misura sotto indicata:
    importo  massimo:  L.  2.143.000.000  e  comunque  in  misura non
superiore  al  50%  dei  costi  ammessi in zone eleggibili, pari a L.
3.734.000.000  ed in misura non superiore al 40% dei costi ammessi in
zone non eleggibili, pari a L. 690.000.000.