L'AUTORITA'
  Nella  sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2000, in particolare
nella prosecuzione del 1o agosto 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma
9,  che  definisce  i  regolamenti  da  adottare entro novanta giorni
dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/1998 del 16 giugno 1998 con la
quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale dell'Autorita',
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.169,
del 22 luglio 1998;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  "Organizzazione  interna"  del
proprio  regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
su menzionato;
  Visto  il  proprio regolamento concernente il trattamento giuridico
ed economico del personale ed, in particolare, l'art. 17 "Missioni" e
l'art. 47 "Segreterie del presidente e dei commissari";
  Visto,  altresi', l'art. 61 "Disposizioni transitorie" dello stesso
regolamento  che,  al  comma 1, prevede tempi e modalita' di utilizzo
delle  disposizioni  adottate dall'Autorita' al fine di assicurare la
continuita'  e la semplificazione dei processi applicativi nella fase
di prima attuazione del regolamento stesso;
  Vista  in  particolare,  la propria delibera n. 4/1998 - "Gruppo di
lavoro  per  l'avviamento"  che,  all'art. 2, prevede le modalita' di
funzionamento   ed  organizzazione  del  gruppo  stesso,  nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni alla delibera stessa;
  Vista la propria delibera n. 158/1999 "Misure urgenti in attuazione
dell'art.  61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico   del   personale  dell'Autorita'"  che,  tra  l'altro,  ha
stabilito  il termine dell'operativita' del suddetto gruppo di lavoro
al  31 dicembre  1999 e, contestualmente, ha attivato le procedure di
selezione  per  l'immissione  nel  ruolo  organico dell'Autorita' del
personale del gruppo stesso;
  Vista  la  propria  delibera  n.  408/1999 "Modalita' attuative del
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale   dell'Autorita':   trattamento   accessorio  spettante  al
personale trasferito" ed, in particolare, l'art. 5 "Previsioni per il
Gruppo  di  Lavoro  per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/1998 e
successive modifiche ed integrazioni";
  Vista  la  propria delibera n. 84/00/Cons "Disposizioni transitorie
per  il  funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma" ed, in
particolare,  il  comma  4  che  definisce il trattamento di rimborso
delle spese al personale in utilizzo temporaneo presso detto ufficio;
  Vista  la  propria  delibera n. 287/00/Cons "Selezioni riservate al
personale  del  gruppo  di lavoro per l'avviamento: inquadramento nel
ruolo  organico  dell'Autorita'  e trattamento economico del relativo
personale  selezionato"  ed,  in  particolare,  l'art.  2 "Previsioni
attuative"  che prevede, tra l'altro, le modalita' di assegnazione di
detto personale alle segreterie dei componenti il consiglio;
  Considerate  le  specifiche  esigenze  funzionali  ed organizzative
dell'Autorita'  ed,  in  particolare,  dei  componenti della stessa e
delle  rispettive  segreterie, di cui al sopra menzionato art. 47 del
proprio regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico
del  personale,  relativamente allo svolgimento dei propri compiti di
istituto  in  localita' italiane ed estere ed, in particolare, tra la
sede istituzionale e l'ufficio di rappresentanza di Roma;
  Ritenuta   la  necessita'  di  apportare  l'opportuna  integrazione
all'art.   4   "Organizzazione   interna"   del  proprio  regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento, cosi' da rendere
piu' flessibile ed economico lo svolgimento delle suddette attivita',
escludendo   per   le   segreterie   dei  componenti  l'istituto  del
trattamento  di  missione, di cui al sopra citato art. 17 del proprio
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale,  cosi'  come  gia'  per  i componenti stessi in analogia a
quanto  previsto  dal  regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento   dell'Autorita'  garante  per  la  concorrenza  e  del
mercato;
  Udita la relazione del commissario, prof. Silvio Traversa, all'uopo
incaricato  dal  consiglio,  unitamente ai commissari, dott.ssa Paola
Manacorda e dott. Antonio Pilati, nella riunione del 3 maggio 2000;
                              Delibera:
                           Articolo unico
         Integrazione all'art. 4 del regolamento concernente
         l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'
  1.  L'art.  4 "Organizzazione interna" e' integrato con il seguente
quarto comma:
  "4.  Agli assistenti ed agli addetti di segreteria, di cui all'art.
47  del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico
del  personale  dell'Autorita', che si recano in missione, cosi' come
per  i  componenti  stessi,  spetta  esclusivamente il rimborso delle
spese.  Lo  stesso  trattamento  spetta  nel  caso di non residenza a
Napoli ed a Roma".
  2.  Le  modalita'  ed  i  relativi  limiti delle spese rimborsabili
saranno definiti con delibere attuative dell'Autorita'.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita' ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 1o agosto 2000

                                                      Il presidente
                                                           Cheli
Il segretario degli organi collegiali
               Belati