IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo  Comitato  la  definizione  delle  linee  guida e dei principi
comuni  per  le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme restando le
competenze delle autorita' di settore;
  Visto  l'art.  1  della  legge  14  luglio  1993,  n.  238, recante
disposizioni  in  materia di trasmissione al Parlamento dei contratti
di  programma  e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato
S.p.a.   al   fine   dell'acquisizione  del  parere  da  parte  delle
commissioni parlamentari nel termine di trenta giorni;
  Visto  il  decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito dalla
legge   29   gennaio   1994,   n.   71,  recante  disposizioni  sulla
trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni
in  ente  pubblico  economico,  che  all'art.  8, comma 1, prevede il
parere  motivato  delle  commissioni  parlamentari  sullo  schema  di
contratto predisposto dal consiglio di amministrazione, da formularsi
nel termine di trenta giorni;
  Visto  l'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai
sensi  del  quale  il  Ministro  delle  poste  e  delle comunicazioni
comunica  alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno
di  ciascun  anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli
obiettivi  previsti  dal contratto di programma e del piano d'impresa
di cui al comma 23 della stessa legge;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1996,  n. 665, recante norme per la
trasformazione  in  ente  di  diritto pubblico economico dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo, che all'art. 9,
commi  1  e  4,  prevede la stipula del contratto di programma tra il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro  e  della  difesa,  ed il Presidente dell'Ente,
nonche'  l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari sul
relativo schema di contratto;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente  nazionale per l'aviazione civile, che all'art. 3, comma 1,
prevede  la  stipula  del  contratto di programma tra il Ministro dei
trasporti,  di  concerto  con il Ministro del tesoro e, per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, e l'E.N.A.C.;
  Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per
la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita', che prevede il
previo  parere  di  questo  Comitato  sullo  schema  dei contratti di
programma,  nonche'  l'applicabilita'  delle disposizioni di cui alla
richiamata  delibera  ai contratti di servizio nel caso in cui questi
abbiano il medesimo contenuto dei contratti di programma;
  Viste  le proprie delibere, in data 8 maggio 1996, e 9 luglio 1998,
che  hanno  istituito  e  regolamentato  il  nucleo di consulenza per
l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS);
  Individuato   nel  contratto  di  programma  lo  strumento  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Ritenuto  di  uniformare  la  procedura  relativa  alla stipula dei
contratti di programma nei vari settori;
  Ritenuto  di  porre  dei termini per il completamento delle diverse
fasi  del  procedimento,  al  fine  di  assicurare  la speditezza del
relativo iter;
  Visto il parere del NARS, espresso nella seduta del 21 giugno 2000,
che  tra  l'altro propone di riferire l'iter procedurale alla stipula
dei  contratti di servizio quando presentano i medesimi contenuti del
contratto di programma;
                              Delibera:
1. Ambito di operativita'.
  Le  direttive  di  cui  alla  presente delibera si applicano per la
stipula  dei  contratti di programma tra l'amministrazione competente
per  il  settore ed il soggetto esercente il servizio, nonche' per la
stipula  dei  contratti  di  servizio  quando  presentano  i medesimi
contenuti del contratto di programma.
2. Procedura.
  Il  procedimento  per  la  stipula  del  contratto di programma tra
l'amministrazione  competente per il settore ed il soggetto esercente
il servizio dovra' rispettare le fasi ed i tempi seguenti:
    1)  predisposizione dello schema di contratto di programma a cura
delle  parti;  in caso di rinnovo il nuovo schema di contratto dovra'
essere  predisposto  almeno  centoventi  giorni  prima  della data di
scadenza del precedente;
    2)  entro  il  termine  di  cui al punto 1), trasmissione, a cura
dell'amministrazione   di  settore,  dello  schema  di  contratto  al
Servizio  centrale  di  segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale
dello Stato ed alle amministrazioni concertanti per le istruttorie di
rispettiva competenza;
    3) il termine complessivo per la formulazione del parere da parte
di   questo   Comitato   e'  fissato  in  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento  dello  schema di contratto; entro tale termine, il NARS,
quale  organo di consulenza del comitato in materia di regolazione, e
la  Ragioneria  generale  dello  Stato,  per  gli aspetti finanziari,
disporranno  di  trenta  giorni  per  la  formulazione dei rispettivi
pareri;  le  amministrazioni  concertanti  disporranno  anch'esse  di
trenta giorni, comunque inclusi nel termine previsto per il parere di
questo Comitato medesimo, per concludere le rispettive istruttorie;
    4)  formulazione del conforme avviso, quale atto di concerto, del
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle  altre  amministrazioni  interessate,  nel  termine di quindici
giorni dalla formulazione del parere del CIPE;
    5)  acquisizione  sullo  schema  di contratto, ove previsto dalla
normativa  vigente  e  nei  termini  da questa prescritti, del parere
motivato  delle competenti commissioni parlamentari; al riguardo, nei
casi  espressamente  indicati  dalla  legge,  trascorso  il  suddetto
termine si intendera' maturato il silenzio-assenso;
    6)  eventuale riesame collegiale di questo Comitato, entro trenta
giorni  dalla formulazione dei pareri delle commissioni parlamentari,
del  testo  dello schema di contratto modificato a seguito dei pareri
stessi;
    7)  sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione competente
e l'ente che eroga il servizio.
      Roma, 22 giugno 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco