IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
               IL MINISTRO PER LE POLITICHE "AGRICOLE
                                  e
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173  recante  disposizioni  in  materia  di  deroghe,  per i prodotti
tradizionali   di  cui  all'art.  8  comma  1  dello  stesso  decreto
legislativo,  riguardanti  l'igiene  degli alimenti, consentite dalla
regolamentazione comunitaria;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea C 284 del 25 aprile
1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155, recante
attuazione  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari;
  Visto il decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre
1999,  n.  350,  recante  il  "Regolamento  per  l'individuazione dei
prodotti   tradizionali  di  cui  all'art.  8  comma  1  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
  Ritenuto  opportuno  dettare alcune norme di carattere generale, ai
fini  dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo alle
singole deroghe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i prodotti tradizionali di origine animale, esclusi i prodotti
dell'alveare,  iscritti  nell'elenco  di  cui  al decreto 8 settembre
1999,  n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite
deroghe  finalizzate  alla conservazione del patrimonio gastronomico,
tenendo   conto   degli  ambiti  previsti  dall'art.  8  del  decreto
legislativo  30 aprile  1998,  n. 173, e ferme restando le rispettive
disposizioni  sanitarie  che  ne  disciplinano  la  produzione  e  la
commercializzazione.