IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE "AGRICOLE e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di deroghe, per i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 dello stesso decreto legislativo, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria; Vista la decisione della Commissione europea C 284 del 25 aprile 1997; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, recante il "Regolamento per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; Ritenuto opportuno dettare alcune norme di carattere generale, ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo alle singole deroghe; Decreta: Art. 1. Per i prodotti tradizionali di origine animale, esclusi i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite deroghe finalizzate alla conservazione del patrimonio gastronomico, tenendo conto degli ambiti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e ferme restando le rispettive disposizioni sanitarie che ne disciplinano la produzione e la commercializzazione.