IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 luglio 2000; Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe; Decreta: Art. 1 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro. 2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: manganese, ferro e solfati. 3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.