IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visti gli articoli 33, 34, e 97 della Costituzione;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n.   477,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  per
l'organizzazione   del   Ministero   dell'universita'  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  Visto  l'art.  34, comma 8-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154,
relativo  al  riconoscimento  quale attivita' non commerciale ai fini
tributari  delle  prestazioni  svolte  in  Italia  da  filiazioni  di
universita' o istituti di cultura superiore stranieri;
  Vista   la  legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  recante  disposizioni
riguardanti  il  settore  universitario, ed in particolare, l'art. 2,
relativo   alle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e  istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;
  Visto  l'art.  14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuta   la   necessita'  di  disciplinare,  secondo  criteri  di
imparzialita' e trasparenza le procedure relative ai provvedimenti di
autorizzazione all'attivita' di filiazioni in Italia di universita' e
istituti di insegnamento a livello universitario stranieri;
Adotta  la seguente direttiva concernente: "Attivita' istruttorie per
i  provvedimenti  di  autorizzazione  all'attivita'  di filiazioni in
Italia  di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri".
  1.  Al  fine  di  disciplinare,  secondo criteri di imparzialita' e
trasparenza,  le  attivita'  istruttorie  correlate  all'assolvimento
degli  adempimenti  di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n.
4,  i  competenti uffici del Servizio per l'autonomia universitaria e
gli  studenti  -  di  seguito  denominato  Servizio - si attengono ai
criteri previsti nei successivi punti.
  2.  Le  filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento  di livello universitario, aventi sede nel territorio di
Stati  esteri  ed  ivi  riconosciuti  giuridicamente quali enti senza
scopo  di  lucro,  ai  fini  di  cui al terzo comma dell'art. 2 della
predetta  legge,  producono  al  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, e
contestualmente  al  Ministero  dell'interno  ed  al  Ministero degli
affari    esteri,   apposita   istanza,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:
    a)  copia  autenticata  dello  statuto dell'istituzione estera di
origine, accompagnato da traduzione ufficiale;
    b)   copia   autenticata   dell'atto  con  il  quale  l'autorita'
competente  dell'istituzione  di origine ha deliberato l'insediamento
in  Italia di una propria filiazione. Tale atto deve attestare, oltre
all'assenza   di   scopo   di  lucro  dell'attivita'  della  predetta
filiazione, che le discipline, il cui studio e' decentrato in Italia,
fanno  parte  di  programmi  didattici o di ricerca della istituzione
stessa  e che i relativi insegnamenti sono impartiti nella filiazione
esclusivamente  a  studenti  iscritti  nelle  rispettive universita'.
Inoltre,  l'atto  deve  contenere  l'esplicito  impegno  ad  inviare,
attraverso  il  legale rappresentante della filiazione, all'inizio di
ogni   anno  accademico  ai  tre  Ministeri  sopraindicati,  l'elenco
nominativo dei propri studenti che si recheranno nella sede italiana,
con  l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti
impartiti;
    c)  copia  dell'ultimo  bilancio di esercizio dell'istituzione di
origine approvato dal competente organo statutario e sottoscritto dal
legale rappresentante;
    d)   elenco   dei   programmi   didattici   dell'universita'   di
appartenenza  ed  elenco  delle  discipline,  parte di tali programmi
didattici, che si intendono svolgere in Italia;
    e)  ogni  altra  documentazione  idonea a comprovare e verificare
l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera b);
    f)   copia   dell'atto   di  conferimento  di  poteri  al  legale
rappresentante in Italia.
  I  competenti  uffici  del  Servizio potranno richiedere ogni altra
documentazione  idonea  a  comprovare l'esistenza delle condizioni di
cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 4/1999.
  La  documentazione deve essere corredata da traduzione ufficiale in
lingua   italiana   e   legalizzata   dalla  rappresentanza  italiana
competente   per   territorio.   Per  la  traduzione  ufficiale,  gli
interessati  potranno  rivolgersi  al  tribunale  di  zona,  ovvero a
traduttori   ufficiali   o   giurati,  o  anche  alle  rappresentanze
diplomatico-consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento
e'  stato  rilasciato.  Le  traduzioni possono anche essere richieste
alla  Rappresentanza  italiana competente per territorio nel Paese di
origine.  La  legalizzazione  del  documento  e'  di competenza della
rappresentanza  italiana  nel  Paese al cui ordinamento l'istituzione
appartiene,  fatte  salve  norme  particolari  derivanti  da apposite
convenzioni internazionali in materia.
  3. Le filiazioni gia' operanti in Italia al momento dell'entrata in
vigore  della  legge  n.  4/1999 e che abbiano ottenuto il decreto di
riconoscimento,  ai  sensi  dell'art.  34, comma 8-bis della legge n.
154/1989  della  non  commerciabilita'  ai  fini tributari della loro
attivita'  in  Italia,  presentano, unitamente ad apposita domanda di
autorizzazione  ai  sensi  della  nuova  normativa,  sottoscritta dal
legale rappresentante:
    copia del citato decreto di riconoscimento;
    i documenti di cui al punto 2) sopracitato;
    copia  di un certificato del competente tribunale, in cui risulti
l'iscrizione  nel  registro  delle persone giuridiche e l'indicazione
del legale rappresentante.
  Qualora  la  delibera dell'autorita' competente dell'istituzione di
origine,  per l'insediamento in Italia di una propria filiazione, non
attesti   le  condizioni  di  cui  alla  lettera  b),  del  punto  2)
sopracitato,   il   Servizio   si   riserva   di  accettare  relativa
autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante.
  4.  Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui
al  comma  2,  il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari
esteri  possono  formulare  proprie  osservazioni. Entro i successivi
quarantacinque  giorni,  su  proposta  del direttore del Servizio, il
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
autorizza   con   proprio  decreto  l'insediamento  in  Italia  delle
filiazioni  di cui al comma 2, con specifico riferimento alle singole
attivita'  di  studio  o  di  ricerca  delle rispettive universita' o
istituti superiori, ovvero, emette provvedimento motivato di diniego.
  5.  I competenti uffici del Servizio possono, in qualsiasi momento,
procedere  alla  verifica  della sussistenza dei requisiti prescritti
dal  comma  2 del presente decreto. A tal fine, le istituzioni di cui
al comma 2 e al comma 3 comunicano al competente Servizio, al termine
di  ciascun anno, le discipline, parte dei programmi dell'istituzione
di   origine,   il  cui  insegnamento  e'  stato  svolto  nella  sede
decentrata, nonche' l'elenco degli studenti iscritti.
  6.   Il  decreto  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  4  indica
espressamente  che lo stesso non comporta il riconoscimento giuridico
dell'istituzione  per  i  fini  di  cui  agli articoli 12 e segg. del
codice  civile,  nonche'  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
  7.  Restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 34, comma 8-bis
della  legge  n. 154/1989, limitatamente alle filiazioni in Italia di
universita'  od  istituti  di cultura superiore stranieri che abbiano
per  oggetto prestazioni diverse dall'attivita' didattica decentrata,
quali  quelle  relative  all'alloggio,  al vitto ed alla fornitura di
libri e materiali didattici.
  8.  Il  decreto  di  cui  al precedente comma 4 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  9.  La presente direttiva sara' inviata alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2000
                                                Il Ministro: Zecchino
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  21 luglio 2000 Registro n. 1
Universita' e ricerca, foglio n. 153