IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
statale

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra Morillo Ortiz Silvia
Esmeralda  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di "tecnologa en
radiologia  e  imagenes diagnosticas" conseguito in Colombia, ai fini
dell'esercizio  in  Italia  della professione di tecnico sanitario di
radiologia medica;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;

                              Decreta:
  1. Il  titolo  di "tecnologa en radiologia e imagenes diagnosticas"
conseguito  nell'anno  1998  presso  la Corporacio'n Universitaria de
Santander  (Colombia)  dalla  sig.ra  Morillo Ortiz Silvia Esmeralda,
nata  Santa  Fe'  di  Bogota' (Colombia) il giorno 12 maggio 1971, e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
tecnico sanitario di radiologia medica.
  2. La  sig.ra  Morillo  Ortiz  Silvia  Esmeralda  e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione   di  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica,  previa
iscrizione  al  collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  del  collegio  stesso della conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari