IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del  27 gennaio  1997,  sui  nuovi  prodotti  e  i  nuovi
ingredienti  alimentari,  ed in particolare gli articoli 3, paragrafo
4, e 12 del predetto regolamento;
  Vista  la nota n. 100/338.7/13126 in data 23 dicembre 1999, con cui
il  Ministro  della  sanita'  segnala  al  Commissario europeo per la
sanita'  e  la  protezione  dei consumatori l'esposto di associazione
ambientalista   sul   ricorso   alla   procedura   semplificata   per
l'immissione  in  commercio  di  alcuni  prodotti transgenici e, piu'
precisamente  del  MAIS  BT 11, MAIS MON 810, l'olio di semi di colza
MSl  RF1,  MS1  RF2  e  Gt-73,  MAIS  MON  809  e  MAIS  T25, ricorso
asseritamente   illegittimo   per  l'assenza  del  presupposto  della
"sostanziale equivalenza" rispetto agli omologhi esistenti, richiesto
dall'art. 3, paragrafo 4, del citato regolamento CE 258/1997;
  Vista  la nota n. 100/338.7/6717, in data 5 giugno 2000, con cui il
Ministro  della sanita', rivolgendosi al Presidente della Commissione
europea  ed  al  menzionato  commissario  Byrne,  lamenta  sia  stata
disattesa  la  richiesta, contenuta nella citata nota del 23 dicembre
1999, di una revisione dell'accertamento, rigoroso e preliminare alla
commercializzazione  dei  prodotti,  circa l'assenza di rischi per la
salute  dei  consumatori,  nonche'  di  modificazione della procedura
semplificata  del  citato  regolamento  CE 258/97, con riferimento in
particolare all'ambiguita' del termine "equivalenza sostanziale";
  Visto,  altresi',  il parere in data 16 dicembre 1999 del Consiglio
superiore   di   sanita',   che   auspica   siano  intraprese,  prima
dell'immissione  in  commercio,  ricerche  mirate  ad approfondire la
conoscenza delle conseguenze delle modificazioni genetiche;
  Visto l'ulteriore parere dell'Istituto superiore di sanita' in data
28 luglio  2000 al Ministro della sanita', che precisa il concetto di
"sostanziale  equivalenza" da un punto di vista tecnico-scientifico a
fronte  di  un possibile diverso intendimento del concetto stesso sul
piano   giuridico,  stante  il  carattere  poco  chiaro  della  norma
comunitaria;
  Considerato che l'Istituto superiore di sanita' nello stesso parere
ha evidenziato che dei sette prodotti notificati, sopra richiamati, i
quattro  tipi  di mais contengono livelli di proteine derivanti dalle
modificazioni  genetiche  compresi  tra 0,04 e 30 parti per milione e
che,  quindi,  ne consegue l'effetto di una permanenza degli elementi
modificati nel prodotto;
  Considerato,  inoltre,  che  il  medesimo  parere  da'  atto che la
documentazione   tecnica   disponibile   con   riguardo   ad   alcuni
microcostituenti  non  riporta  il  confronto tra i prodotti OGM e la
controparte  tradizionale  e  rileva una sostanziale identita' con la
controparte  tradizionale  sotto  il  profilo  meramente nutrizionale
(micro  e macronutrienti) e non dal punto di vista della composizione
del  prodotto,  come  previsto dalla normativa comunitaria, stante la
presenza di molecole modificate;
  Ritenuto  che  nel  predetto parere l'Istituto superiore di sanita'
giunge,  altresi',  alla  conclusione che, alla luce delle conoscenze
scientifiche  attuali,  non  risultano  esistere rischi per la salute
umana ed animale a seguito del consumo dei derivati dei predetti OGM,
ma  che  detta  conclusione  e' raggiunta in un contesto in cui dalla
corrispondenza  con  il Presidente della Commissione europea e con il
commissario  europeo  competente  emergono carenze nella procedura di
accertamento dell'assenza di rischi per la salute dei consumatori;
  Ritenuto,  inoltre,  che il predetto parere dell'Istituto superiore
di  sanita' non si esprime circa il rischio di un eventuale "rilascio
ambientale"  degli  OGM  in  questione,  pure a fronte dell'accertata
permanenza  di residui di componenti modificati nel prodotto, sicche'
ancora   piu'  lesiva  del  principio  di  precauzione,  generalmente
condiviso  in  materia, appare essere la carenza di notizie derivanti
dalla  precedente  fase di accertamento istruttorio di detto rilascio
ambientale ai fini dell'autorizzazione semplificata;
  Considerato che, con nota 10 luglio 2000, il menzionato Commissario
europeo   ha,   da   un  lato,  riconosciuto  l'opportunita'  di  una
riconsiderazione  del  quadro  normativo  nel  senso  di una maggiore
chiarezza,  specie  con  riferimento alla definizione del concetto di
"equivalenza sostanziale", e, dall'altro, riferito di avere trasmesso
al Comitato scientifico dell'alimentazione umana gli elementi forniti
dalle  autorita'  italiane  al  fine  di  ulteriormente verificare se
l'utilizzazione  di nuovi prodotti alimentari costituisca un pericolo
per  la  sanita'  pubblica, invitando detto Comitato ad effettuare la
verifica  d'urgenza  e,  preferibilmente, in occasione della riunione
plenaria del 6/7 settembre 2000;
  Ritenuto  che, a norma dell'articolo 12 del citato regolamento (CE)
n.  258/1997,  qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova
valutazione  di  informazioni  gia' esistenti, uno Stato membro abbia
fondati  motivi  per  ritenere  che  l'utilizzazione di un prodotto o
ingrediente  alimentare  presenti  rischi  per  la salute umana o per
l'ambiente, detto Stato puo' limitare temporaneamente o sospendere la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  sul  proprio  territorio del
prodotto o ingrediente in questione;
  Ritenuto  che  la  carenza di elementi informativi richiesti a piu'
riprese  dalle autorita' italiane e la sottoposizione ad un ulteriore
vaglio  tecnico da parte del citato Comitato dell'alimentazione umana
degli  elementi  forniti dalle autorita' stesse, con riferimento agli
effetti  degli  organismi  modificati  sulla salute dei consumatori e
sull'ambiente  sono  elementi  sufficienti  a  rendere necessaria una
sospensione  della commercializzazione e dell'utilizzazione degli OGM
di  mais  per  i quali e' stata constatata una permanenza di elementi
modificati  nel  prodotto, in attesa delle necessarie verifiche circa
la consistenza dei predetti elementi;
  Ritenuta,  quindi, la necessita' di assumere, a titolo cautelativo,
la misura di sospensione sopra richiamata;
  Visti  gli  avvisi  espressi  in  proposito  dai  Ministri  per  le
politiche comunitarie e della sanita';
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri nella riunione
del 4 agosto 2000;
                              Decreta:
  1.   La   commercializzazione   e   l'utilizzazione   dei  prodotti
transgenici  Mais  BT  11, Mais MON 810, Mais MON 809 e MAIS T25 sono
sospese ai sensi di cui alle premesse.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara'  immediatamente comunicato alla
Commissione europea ed agli altri Stati membri.
    Roma, 4 agosto 2000
                                                 Il Presidente: Amato