IL MINISTRO DELL'INTERNO
           e per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista da ultimo l'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000;
  Ritenuto  che  il  complesso  delle  attivita'  poste in essere dal
commissario  delegato  per  far  fronte  alla situazione di emergenza
richiedono ulteriori tempi di attuazione per il completamento;
  Vista  la  nota  n.  866/Sarno  del 14 giugno 2000, con la quale il
commissario  delegato  - prefetto di Napoli rappresenta la necessita'
di modificare l'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000,  con  il  quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economicoambientale   determinatasi   nel   bacino
idrografico  del  fiume  Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2001;
  Ritenuto   necessario   accogliere  la  richiesta  del  commissario
delegato  -  prefetto  di  Napoli  allo scopo di avviare soluzioni in
linea con le norme di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Vista  la  successiva  nota  n.  1031/Sarno dell'11 luglio 2000 del
commissario delegato - prefetto di Napoli;
  Considerato  che  le  opere  programmate  ed in buona parte avviate
richiedono   ulteriori   tempi   per   raggiungere  l'obbiettivo  del
superamento   dello   stato   di   emergenza  ambientale  del  bacino
idrografico del fiume Sarno;
  Ritenuto  di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero
dell'ambiente   ed  acquisita  l'intesa  del  Ministro  con  nota  n.
12304/RI.BO/M/DI/UD.E;
  Acquisita  l'intesa  del  presidente della regione Campania, giusta
nota n. 57452 del 20 luglio 2000;
  Su  proposta  del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art.1.
  1. I  poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli
con  l'art.  1  dell'ordinanza  n.  3038  del  9 febbraio  2000, sono
prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.