IL MINISTRO DELL'INTERNO e per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista da ultimo l'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000; Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dal commissario delegato per far fronte alla situazione di emergenza richiedono ulteriori tempi di attuazione per il completamento; Vista la nota n. 866/Sarno del 14 giugno 2000, con la quale il commissario delegato - prefetto di Napoli rappresenta la necessita' di modificare l'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economicoambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2001; Ritenuto necessario accogliere la richiesta del commissario delegato - prefetto di Napoli allo scopo di avviare soluzioni in linea con le norme di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36; Vista la successiva nota n. 1031/Sarno dell'11 luglio 2000 del commissario delegato - prefetto di Napoli; Considerato che le opere programmate ed in buona parte avviate richiedono ulteriori tempi per raggiungere l'obbiettivo del superamento dello stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno; Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente ed acquisita l'intesa del Ministro con nota n. 12304/RI.BO/M/DI/UD.E; Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania, giusta nota n. 57452 del 20 luglio 2000; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art.1. 1. I poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.