IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio  2000,  recante  la  delega  delle  funzioni  in  materia di
coordinamento   della   protezione   civile   e   di  organizzazione,
funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro
dell'interno;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione e dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2183
del 4 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7
dicembre   1991,  con  la  quale  e'  stata  assegnata  alla  regione
Emilia-Romagna   la  somma  di  lire  10.000.000.000  per  realizzare
interventi  urgenti  connessi  alla riparazione dei danni causati dal
maltempo del 1990 e 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 37 del 21 gennaio 1993, con il
quale,  per  la  medesima  causale,  e'  stata assegnata alla regione
Emilia-Romagna l'ulteriore somma di lire 3.000.000.000;
  Visto  il  prospetto  della  regione Emilia dalla quale risulta una
economia di lire 661.583.750 sul suddetto finanziamento;
  Considerato  che  tale  somma  risulta  completamente  erogata alla
regione Emilia-Romagna e che pertanto deve essere restituita;
  Vista  l'ordinanza  n.  2125/FPC  datata 11 aprile 1991, pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   n.  94  del  22 aprile  1991,  recante
disposizioni   urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  idrica  nella
regione Calabria;
  Ravvisata la necessita' di destinare l'importo di lire 350.000.000,
di  cui alla precedente economia, alla copertura degli oneri connessi
alle  spese  tecniche  relative  alle  opere  previste dalla predetta
ordinanza n. 2125/FPC, che a suo tempo non sono state accantonate;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
lire   661.583.750,   assegnata   alla   regione  Emilia-Romagna  con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2183/FPC del
4 dicembre 1991, e decreto ministeriale n. 37 del 21 gennaio 1993.
  2.   La   somma  di  cui  al  comma  1  e'  versata  dalla  regione
Emilia-Romagna  al capo X, capitolo 3694/5, dell'entrata del bilancio
dello  Stato,  per  la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del
centro  di  responsabilita'  n.  20  dello  stato  di  previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.