Con  provvedimento  n.  1601 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  174,  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della
Fideuram  Vita  S.p.a.  con  le modifiche deliberate in data 30 marzo
dell'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  relative ai seguenti
articoli:
    "Art. 8. - Introduzione della possibilita' da parte di almeno due
membri del collegio sindcale, di convocare l'assemblea.
    Art.  15.  -  Introduzione della possibilita', da parte di almeno
due  sindaci,  di  convocare  il  consiglio di amministrazione previa
comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione.
    Art.  17.  - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio
sindacale,  da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale  effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle
operazioni in potenziale conflitto di interessi.
    Art.  19. - Riformulazione dell'articolo in materia di elezione e
compenso   del   collegio  sindacale:  "L'assemblea  nomina,  con  le
maggioranze  di legge, il collegio sindale, costituito da tre sindaci
effettivi,  e  tra  essi il presidente, e da due sindaci supplenti. I
sindaci  durano  in  carica  tre  anni, salve diverse disposizioni di
legge,  e  sono  rieleggibili. Ai sindaci compete il compenso fissato
dall'assemblea,  la  quale, in aggiunta al compenso, puo' determinare
la  corresponsione  a  ciascun  sindaco  di  una somma fissa per ogni
partecipazione  alle  adunanze;  i  sindaci  hanno inoltre diritto al
rimborso  delle  spese  occasionate  dalla  carica  ed alla eventuale
corresponsione  delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea -
in   luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "Il  collegio
sindacale  e'  composto  da  tre  membri effettivi, tra i quali viene
designato  il presidente, e due supplenti. La nomina dei sindaci e la
determinazione  del loro compenso e' fatta dall'assemblea ai sensi di
legge  .  Nuova  disciplina  in  materia  di  limiti  al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale.".