IL DIRIGENTE
dell'ufficio  revoche,  sequestri,  sospensioni  e sistema di allerta
rapido   internazionale  del  Dipartimento  per  la  valutazione  dei
                  medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16  marzo  2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente
la  sospensione  dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai
sensi  dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di alcune
specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quella indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda della ditta Glaxo Allen S.p.a. che ha chiesto la
revoca   della   sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  disposta  con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio
2000,  limitatamente alla specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono  le  condizioni per la revoca
della  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio
della  specialita'  medicinale  indicata  nella parte dispositiva del
presente decreto;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza   immediata,  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
sottoelencata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:
  Ditta: Glaxo Allen S.p.a.:
    RANIBLOC:
      20 compresse 300 mg;
      A.I.C. n. 025490057.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alle ditte
interessate.
    Roma, 3 agosto 2000
                                                Il dirigente: Guarino