Il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni   di  origine  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari,
esaurita  la  prima  fase  di  attuazione  che  prevedeva,  ai  sensi
dell'art. 17, una procedura transitoria di registrazione semplificata
per  i  prodotti la cui designazione geografica fosse gia' oggetto di
protezione  giuridica  o,  comunque  sancita  dall'uso,  trova  ormai
applicazione con le modalita' procedurali dallo stesso fissate.
  Nelle more dell'emanazione di una apposita normativa che disciplini
a livello nazionale l'iter procedurale di cui all'art. 5, paragrafo 5
del  regolamento,  si  rende  necessario  individuare  procedure  che
garantiscano  la  trasparenza dell'azione amministrativa e forniscano
indicazioni  chiare  ed  omogenee  ai  produttori  e/o  trasformatori
interessati alla registrazione delle denominazioni.
A) Soggetti legittimati.
  Soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per una
DOP  o  IGP  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  sono le
associazioni.
  Per   associazione   si   intende  un  insieme  di  produttori  e/o
trasformatori  che effettivamente producono o trasformano il prodotto
agricolo  o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della
DOP o IGP.
  Tale  "riserva"  e' espressamente prevista dall'art. 5, paragrafo 1
del  regolamento  che,  trasponendo in norme i principi contenuti nei
"considerando"  del  regolamento,  ha inteso assicurare ai produttori
e/o  trasformatori  e  solo  ad essi, in quanto associati, un maggior
peso  nella  commercializzazione  dei  loro  prodotti ed una maggiore
forza   nella   tutela   dei   diritti  che  deriveranno  loro  dalla
registrazione della denominazione.
  Non  e'  richiesta  dal regolamento una particolare forma giuridica
per l'associazione.
  E' necessario comunque che la stessa:
    a) sia costituita con atto pubblico;
    b) abbia  tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per
il quale presenta la domanda;
    c) sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel
territorio   delimitato  dal  disciplinare  di  cui  alla  previsione
dell'art. 4 del regolamento.
  All'associazione   sono   equiparati  anche  comitati  promotori  o
organizzazioni,   aventi   i  requisiti  sopra  descritti,  idonei  a
rappresentare    gli   interessi   economici   dei   produttori   e/o
trasformatori che ne facciano parte.
  Ulteriore  requisito  richiesto  al  soggetto legittimato, anche ai
fini  dell'esercizio del diritto attribuitogli dall'art. 14, comma 8,
lettera  a),  della  legge  21 dicembre 1999, n. 526, e' quello della
stabilita',  intesa  come  esercizio  della  legittimazione  attiva a
sostenere  le  attivita'  connesse  alle procedure di registrazione e
passiva  in  quanto  soggetto  qualificato  a  resistere  a eventuali
opposizioni.  A tal fine e' necessaria la previsione statutaria dello
scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale e'
sorta, ovvero per l'impossibilita' di raggiungerlo.
B) Documentazione da presentare.
  Il  soggetto legittimato, come sopra definito, dovra' presentare al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale
delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali  nazionali  - ufficio
qualita'  e  tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche  ed  attestazioni  di specificita' e della politica della
qualita'  -  via  XX  Settembre  n. 20 - 00187 Roma, la sottoelencata
documentazione:
    1)  istanza,  in  regola con le norme sul bollo di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive modifiche, firmata dal legale
rappresentante  e  corredata  dalla  relativa delibera assembleare (o
documento  equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il
riconoscimento in ambito comunitario;
    2) atto costitutivo e statuto;
    3) disciplinare di produzione;
    4) relazione tecnica;
    5) relazione storica;
    6)  cartografia:  e'  necessario  che la stessa sia di dimensioni
tali  da consentire l'individuazione precisa della zona di produzione
e  dei  suoi  confini.  E'  necessario  inoltre  allegare una cartina
dell'Italia,  sulla  quale  dovra'  essere  individuata  la  zona  di
produzione   e/o  trasformazione,  in  modo  tale  da  consentire  ai
rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere cognizione della
localizzazione  della  zona  di produzione rispetto al territorio del
nostro Paese.
  Fatte  salve  le procedure adottate da ciascuna regione o provincia
autonoma  nel  cui  ambito territoriale ricade la zona di produzione,
questa  amministrazione  acquisira'  il parere, qualora non sia stato
gia'  trasmesso  dall'associazione richiedente, della regione o della
provincia  autonoma  sulla  richiesta  di riconoscimento. Tale parere
dovra'  contenere  elementi  di  valutazione  idonei  a  definire  il
contesto  socio-economico  e  produttivo  nel  quale  si collocano il
soggetto   richiedente   ed  il  prodotto  del  quale  si  chiede  la
registrazione.
C) Modalita' di compilazione del disciplinare di produzione.
  Il  disciplinare di produzione deve contenere tutti gli elementi di
cui  all'art.  4,  paragrafo  2,  del  regolamento,  secondo l'ordine
indicato nello stesso articolo (allegato alla presente circolare). In
particolare  gli  elementi  di cui alle lettere d) ed f) del predetto
paragrafo  2  dovranno  essere  contenuti nel disciplinare in maniera
sintetica,  mentre  andranno riportati in maniera ampia e dettagliata
nella  relazione  storica  e  nella  relazione  tecnica. Quest'ultima
dovra'  inoltre  contenere  in  maniera  piu' dettagliata rispetto al
disciplinare  gli  elementi  di  cui  alle  lettere b) ed e) del gia'
citato paragrafo 2.
  Il   predetto   disciplinare   dovra'   contenere  elementi  idonei
all'identificazione  del  prodotto  del quale si chiede la protezione
anche  mediante  la  definizione  di  un  logo costituito da un segno
grafico  e/o  da  una  dicitura,  dei quali dovranno esser fornite le
specifiche  di  stampa  (dimensioni  e  tipo  dei  caratteri,  indici
colorimetrici, ecc.).
  Il   contrassegno  proposto  dovra'  possedere  i  requisiti  della
originalita',   della   capacita'   distintiva  e  della  conformita'
all'ordine pubblico e al buon costume.
  L'utilizzazione   di  un  marchio  gia'  registrato  potra'  essere
consentita,  se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia
a  titolo  gratuito  del  suo titolare, a far data dal riconoscimento
della   denominazione  di  origine  o  della  indicazione  geografica
interessata.
D) Procedura.
  Ricevuta    la   domanda   di   registrazione   con   la   relativa
documentazione,  l'amministrazione  accerta  prioritariamente,  entro
trenta  giorni,  la  legittimazione  del soggetto richiedente. Ove il
soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la
domanda viene respinta.
  Nel    caso    in    cui   sia   accertata   tale   legittimazione,
l'amministrazione  ne  da'  comunicazione nei termini sopra indicati,
notificando   altresi'  l'inizio  del  relativo  procedimento  ed  il
nominativo  del  funzionario responsabile dello stesso ai sensi della
legge n. 241/1990.
  L'amministrazione  verifica che la domanda sia giustificata, che la
documentazione  sia  completa, che siano soddisfatti i requisiti e le
condizioni   previste  dal  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  che  la
disciplina tecnica sia adeguata.
  Le  osservazioni  e gli eventuali rilievi dell'amministrazione sono
comunicati  al  soggetto  richiedente  ed  alla  regione  o provincia
autonoma territorialmente competente.
  La  mancata  rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi
di   cui   sopra,  costituisce  elemento  ostativo  al  proseguimento
dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.
  L'amministrazione,  ultimata  la  verifica  di  cui sopra con esito
positivo,  ne da' comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza
ed  alla  regione  o  provincia autonoma territorialmente competente,
trasmettendo  il  disciplinare  tecnico  di  produzione nella stesura
finale.
  Successivamente  l'amministrazione  chiede al soggetto presentatore
dell'istanza,  alla/e regioni e/o province autonome, alla/e province,
alla/e Camere di commercio territorialmente competenti, di concordare
il luogo e la sede per una riunione di pubblico accertamento.
  Quindi  l'amministrazione  comunica  agli stessi soggetti la data e
l'ora  in  cui avra' luogo la predetta riunione e invita gli stessi a
darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di
categoria  ed  ai produttori ed agli operatori economici interessati,
assicurando  la  massima  divulgazione  dell'evento anche mediante la
diramazione  di  avvisi,  l'affissione  di  manifesti  o  altri mezzi
equivalenti.
  Scopo   della  riunione  di  pubblico  accertamento  e'  quello  di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  attributario  della
funzione  di  notifica  alla  Commissione  europea  della  domanda di
registrazione  delle  DOP  o  IGP, di verificare la rispondenza della
disciplina   proposta   agli   usi  leali  e  costanti  previsti  dal
regolamento (CEE) n. 2081/92.
  Alla  predetta  riunione,  aperta a tutti i soggetti economicamente
interessati  dei  quali  deve  essere  registrata la presenza e per i
quali  deve  essere  disponibile copia del disciplinare oggetto della
discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due
funzionari  con il compito di accertarne la regolare convocazione, di
coordinare  i  lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine
di   riferire  all'amministrazione.  Quest'ultima  sulla  base  degli
elementi  acquisiti  dai  funzionari  ministeriali  nel  corso  della
riunione   di  pubblico  accertamento,  esprime  eventuali  ulteriori
valutazioni,   sentendo   anche  il  soggetto  che  ha  richiesto  la
registrazione.
  Dopo  tali  valutazioni, l'amministrazione elabora, d'intesa con il
soggetto  che ha richiesto la registrazione, una scheda riepilogativa
contenente  in  forma  sintetica,  ma  esaustiva,  tutti gli elementi
previsti  dall'art.  4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Tale scheda riepilogativa assume carattere di particolare rilievo, in
quanto  costituisce  l'unico  documento che la Commissione, terminata
con  esito  positivo  la  verifica di cui all'art. 6, paragrafo 1 del
regolamento,   pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee.  La pubblicazione predetta soddisfa l'esigenza di consentire
l'esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.
  L'amministrazione   provvede   alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della proposta di disciplinare di produzione e della scheda
riepilogativa,   affinche'   tutti  i  soggetti  interessati  possano
prenderne  visione  e  presentare  eventuali  osservazioni. Trascorsi
trenta  giorni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
in  mancanza  di osservazioni o, dopo averle valutate ed aver risolto
eventuali  dissensi,  l'amministrazione  notifica alla Commissione la
richiesta di registrazione e la documentazione relativa.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 104