Con  provvedimento  n. 1605 del 13 luglio 2000, l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Roma
Vita  S.p.a.  con  le  modifiche  deliberate  in data 20 aprile 2000,
dall'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  relative ai seguenti
articoli:
    "Art. 5 (Nuovo ammontare del capitale sociale):
      a)  euro  81.510.000  diviso in n. 81.510.000 azioni del valore
nominale  di  euro  1  cadauna  (in  luogo  del precedente importo di
L. 155.000.000.000  diviso  in 155.000.000 azioni del valore nominale
di L. 1000) effettuato mediante un aumento gratuito del capitale a L.
156.750.000.000,   aumento   del   valore   nominale  unitario  delle
156.750.000  azioni  da  L.1000  a  L 1006,8604  e raggruppamento del
numero  delle  azioni da 156.750.000 a 81.510.000 del valore nominale
di euro 1 ciascuna da assegnare pariteticamente agli azionisti;
      b)  aumento a pagamento del capitale sociale da euro 81.510.000
a euro 103.500.000 mediante emissione di 21.990.000 azioni da offrire
in opzione alla pari agli azionisti, anche in piu' tranches, entro il
31 dicembre 2001;
    Art.  8  (Introduzione  della possibilita' da parte di almeno due
membri  del  collegio  sindacale  di  convocare  l'assemblea,  previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione);
    Art. 14 (Nuova disciplina):
      a)  introduzione  della  possibilita'  da  parte  del  collegio
sindacale,  o di almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di
amministrazione;
      b)  possibilita'  del  consiglio di amministrazione di riunirsi
per teleconferenza o videoconferenza - modalita'.
    Art.  16  (Introduzione  dell'obbligo  di informativa al collegio
sindacale,  da  parte degli amministratori a cui siano stati delegati
poteri,  sull'attivita'  svolta  nell'esercizio delle deleghe e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi -
modalita').
    Art.  17  (Introduzione della possibilita' da parte di almeno due
membri del collegio sindacale di convocare il comitato esecutivo).
    Art.  21  (Riformulazione  del  secondo  comma  dell'articolo  in
materia  di  elezione  dei  componenti  del  collegio  sindacale: "Il
collegio  sindacale  ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea.
Se  le  nomine  avvengono  all'unanimita'  la presidenza del collegio
sindacale spetta al primo candidato della proposta, mentre qualora le
nomine  non avvengano all'unanimita', il collegio sindacale ed il suo
presidente  saranno  eletti sulla base di liste presentate dai soci -
in  luogo della precedente previsione statutaria: "Nel caso in cui la
nomina non avvenga all'unanimita', il collegio sindacale sara' eletto
dall'assemblea  sulla  base  di  liste  presentate  dai  soci . Nuova
disciplina  in  materia  di  limiti  al  cumulo degli incarichi per i
membri del collegio sindacale)".