Con  provvedimento  n. 1604 del 13 luglio 2000, l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Sofid Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000,
dall'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  relative ai seguenti
articoli:
    "Art.  13  (Riformulazione  dell'articolo  e  nuova disciplina in
materia  di  convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione
del  bilancio: "L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
e'  convocata  almeno  una  volta  all'anno  entro quattro mesi dalla
conclusione  dell'esercizio  sociale. Qualora particolari esigenze lo
richiedessero, il termine predetto puo' essere portato a sei mesi. Le
assemblee  hanno  luogo,  di  regola,  presso  la sede sociale, salvo
diversa  determinazione  del  consiglio di amministrazione - in luogo
della  precedente  previsione  statutaria: "L'assemblea ordinaria per
l'approvazione  del  bilancio  e' convocata almeno una volta all'anno
entro  sei  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi di
legge, svolgendo la Societa' attivita' assicurativa).
    Art. 23 (Nuova disciplina in materia di):
      a)  possibilita'  del  consiglio di amministrazione di riunirsi
per videoconferenza: modalita';
      b)   introduzione   dell'obbligo  di  informativa  al  collegio
sindacale,  da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale  effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle
operazioni  in  potenziale  conflitto  di interessi. Introduzione del
richiamo  a quanto stabilito dall'art. 29 dello statuto in materia di
modalita'  di  convocazione del consiglio di amministrazione da parte
dei sindaci
    Art. 29 (Nuova disciplina in materia di):
      a)  limiti  al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
      b)  possibilita'  da  parte del collegio sindacale, o di almeno
due   suoi   membri,   di  convocare  l'assemblea,  il  consiglio  di
amministrazione  e,  ove  nominato,  il  comitato  esecutivo,  previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione".