L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n. 373 recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visti   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate alla Compagnia Europea
d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n.
3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 18 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Compagnia Europea d'Assicurazione
S.p.a.  che  ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 21,
23, 25 e 28 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E'  approvato  il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia
Europea  d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche
apportate agli articoli:
    "Art.  5  (Capitale).  -  Nuovo  ammontare  del capitale sociale:
L. 6.500.000.000   (in   luogo   del   precedente   importo   pari  a
L. 4.500.000.000)  diviso  in  n.  8.125.000 azioni da L. 800 cadauna
(con  revoca, per la parte non eseguita, pari a L. 500.000.000, della
precedente  delibera  di aumento del capitale sociale a pagamento, da
L. 4.500.000.000   sino   a   7.000.000.000,  assunta  dall'assemblea
straordinaria  in  data  29  aprile  1999  e da eseguirsi entro il 29
aprile  2004).  Aumento  del  capitale  sociale  a  pagamento, sino a
L. 10.000.000.000,  da  eseguirsi  entro  il  19 maggio 2002 mediante
emissione  di  n. 4.375.000 azioni da L. 800 cadauna, giusta delibera
dell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000".
  "Art.  21  (Consiglio  di  amministrazione).  -  Introduzione della
possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di   amministrazione   anche  in  teleconferenza  o  videoconferenza:
condizioni ed effetti".
  "Art.  23  (Consiglio  di  amministrazione).  - Nuova disciplina in
materia   di   validita'   delle   deliberazioni   del  consiglio  di
amministrazione:  "intervento  della maggioranza dei membri in carica
in   luogo  della  precedente  richiesta  "presenza  effettiva  della
maggioranza... ".
  "Art.   25   (Consiglio   di   amministrazione).   -   Introduzione
dell'obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte degli
amministratori   a  cui  siano  state  conferite  cariche  o  poteri,
sull'attivita'   svolta   e   sulle  operazioni  di  maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale, effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita'".
  "Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
    a)  limiti  al  cumulo  degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
    b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
    c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 1 agosto 2000
                                             Il presidente: Manghetti