IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ;
  Vista  la  legge  26 febbraio  1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il  quale  prevede  che  i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla  precedente  normativa,  che  abbiano  permesso  l'iscrizione ai
relativi  albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro  dipendente  o  autonomo  o che siano previsti dalla normativa
concorsuale  del  personale  del servizio sanitario nazionale o degli
altri  comparti  del  settore  pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ai  fini
dell'esercizio   professionale   e   dell'accesso   alla   formazione
post-base;
  Ritenuto  opportuno  e  necessario,  per  assicurare  certezza alle
situazioni   ed   uniformita'   di   comportamento,  provvedere  alla
individuazione   dei  titoli  riconosciuti  equipollenti  ai  diplomi
universitari  dall'art.  4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  titolo  di "meccanico ortopedico ernista", conseguito non oltre
il 31 dicembre 1998, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
e  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  140, del regio decreto 27 luglio
1934,  n. 1265, e' equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge  26 febbraio  1999,  n.  42 al diploma universitario di tecnico
ortopedico  di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre
1994,  n.  665,  ai  fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base.