IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999; Decreta: Art. 1. Il titolo di "meccanico ortopedico ernista", conseguito non oltre il 31 dicembre 1998, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e rilasciato ai sensi dell'art. 140, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 al diploma universitario di tecnico ortopedico di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 665, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.