IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  26 febbraio  1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il  quale  prevede  che  i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla  precedente  normativa,  che  abbiano  permesso  l'iscrizione ai
relativi  albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro  dipendente  o  autonomo  o che siano previsti dalla normativa
concorsuale  del  personale  del servizio sanitario nazionale o degli
altri  comparti  del  settore  pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ai  fini
dell'esercizio   professionale   e   dell'accesso   alla   formazione
post-base;
  Ritenuto  opportuno  e  necessario,  per  assicurare  certezza alle
situazioni   ed   uniformita'   di   comportamento,  provvedere  alla
individuazione   dei  titoli  riconosciuti  equipollenti  ai  diplomi
universitari  dall'art.  4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  diplomi  e  gli  attestati  conseguiti  in  base  alla normativa
precedente  a  quella  attuativa  dell'art.  6,  comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono  indicati  nella  sezione  B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti,  ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999,  n.  42,  al  diploma  universitario  di  tecnico  sanitario di
laboratorio  biomedico  di  cui al decreto del Ministro della sanita'
14 settembre  1994,  n.  745,  indicato  nella sezione A della stessa
tabella,  ai  fini  dell'esercizio  professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.

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  Sez. A - diploma universitario  |   Sez. B - titoli equipollenti
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Tecnico sanitario di laboratorio  |Tecnico di laboratorio biomedico -
biomedico - Decreto del Ministro  |Decreto del Presidente della
della sanità 14 settembre 1994, n.|Repubblica n. 162 del 10 marzo
745                               |1982
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                                  |Tecnico di laboratorio biomedico -
                                  |Legge 11 novembre 1990, n. 341
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                                  |Tecnico di laboratorio - Decreto
                                  |del Presidente della Repubblica,
                                  |n. 162, del 10 marzo 1982
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                                  |Tecnico di laboratorio medico -
                                  |Decreto del Ministro della sanità
                                  |del 30 gennaio 1982, art. 81
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                                  |Tecnico di laboratorio medico -
                                  |Decreto del Presidente della
                                  |Repubblica n. 130 del 27 marzo
                                  |1969, art. 132, purché i relativi
                                  |corsi siano iniziati in data
                                  |antecedente a quella di entrata in
                                  |vigore del decreto del Ministro
                                  |della sanità 30 gennaio 1982