IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 concernente
l'attuazione  della  direttiva  86/609/CEE  in  materia di protezione
degli  animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o  ad  altri  fini
scientifici ed in particolare l'art. 4, comma 5;
  Considerato  che  il  ricorso  al  modello  sperimentale animale e'
consentito,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  citato decreto
legislativo,  ai  fini  della salute e del benessere dell'uomo, degli
animali e delle piante;
  Considerato  che  l'esercizio di attivita' sperimentali con impiego
di  animali vertebrati necessita non solo di cognizioni relative alla
finalita' della sperimentazione, ma anche di conoscenze di anatomia e
fisiologia dei vertebrati;
  Ritenuto  che  puo'  essere  consentito l'impiego di animali a fini
sperimentali  soltanto a laureati in discipline attinenti alla tutela
della salute e del benessere dell'uomo, degli animali e delle piante;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 23 ottobre 1997;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  superiore  di sanita',
sessione XLI, sezione IV nella seduta del 27 ottobre 1999;
  Tenuto  conto  che  la laurea in psicologia ad indirizzo generale e
sperimentale,  quando  risultino  conseguiti  gli esami di Fondamenti
anatomofisiologici  dell'attivita'  psichica  e  Psicologia animale e
comparata, risponde in parte alla predetta esigenza;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuto  come  titolo  idoneo  ed equivalente ai sensi
dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116
e   successive   integrazioni   e   modificazioni;   ai   fini  della
responsabilita'  ed  esecuzione  degli  esperimenti  con  impiego  di
animali di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo,
la  laurea  in  psicologia ad indirizzo generale e sperimentale, alle
seguenti condizioni:
    a) che   i   laureati  in  psicologia  ad  indirizzo  generale  e
sperimentale    abbiano    superato    gli    esami   di   Fondamenti
anatomofisiologici  dell'attivita'  psichica  e  Psicologia animale e
comparata;
    b) che  la programmazione e la gestione dei progetti sperimentali
che  i  sopraindicati professionisti eseguiranno siano concertate con
un medico veterinario che ne condivida la ricerca.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione   ed  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 26 aprile 2000

                                           Il Ministro della sanità
                                                      Bindi
    Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
                Zecchino
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 86