IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della
direttiva  n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di
preparazione,  immissione  sul  mercato  ed utilizzazione dei mangimi
medicati nella Comunita', in particolare l'art. 4, comma 7;
  Vista  la  legge  15 febbraio  1963, n. 281, e successive modifiche
relative  alla  disciplina  della  preparazione  e  del commercio dei
mangimi;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE   relative   ai   medicinali   veterinari,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 89, di attuazione
della  direttiva n. 90/44/CEE che modifica la direttiva n. 79/373/CEE
relativa   alla   commercializzazione  degli  alimenti  composti  per
animali;
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993, di attuazione della
direttiva  90/167/CEE  con  la  quale sono stabilite le condizioni di
preparazione,  immissione  sul  mercato  ed utilizzaziome dei mangimi
medicati  nella  Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1993;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione
della  direttiva  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per
il  riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni  stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
  Ritenuto    necessario   ripristinare,   ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, dell'art. 1 del citato decreto
16 novembre 1993, la commissione provinciale di cui agli articoli 6 e
7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto ministeriale 16 novembre
1993, e' sostitituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Chiunque  intende  produrre  a scopo di vendita o
preparazione  per  terzi  o,  comunque  per  la  distribuzione per il
consumo  di  mangini medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi
deve  chiedere  l'autorizzazione  al  Ministro  della  sanita' che la
rilascia,   a  tempo  indeterminato,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato previo accertamento
da parte della commissione provinciale, composta dal responsabile del
Servizio  veterinario  dell'azienda  sanitaria locale, ove ha sede il
capoluogo  di  provincia, dal funzionario provinciale della Camera di
commercio,   industria,   agricoltura   ed  artigianato  e  dal  capo
dell'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura con il rispetto delle
competenze  di  cui  all'art.  4,  comma 1, del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 90".