IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO e IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241, e successive integrazioni, che prevede l'effettuazione da parte dei contribuenti di versamenti unitari dovuti allo Stato, all'INPS, alle regioni ed enti locali e agli enti previdenziali e assicurativi, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, che dispone che i versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 37 del 1999, che prescrive che con convenzione approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; che quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; che la convenzione ha durata triennale; Visto l'art. 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 37 del 1999 che dispone che per i versamenti eseguiti mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitati da parte delle banche; Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita' di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte dei concessionari della riscossione secondo criteri uniformi a livello nazionale; Considerato che l'Ascotributi, in quanto associazione dei concessionari operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'effettuazione del servizio di riscossione; Considerato che il sistema dei concessionari e' in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze; Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 37 del 1999, la convenzione di cui alla premessa va approvata con decreto interministeriale; Considerato che ai sensi dell'art. 3, del decreto del Ministro delle finanze 4 novembre 1997 riguardante i compiti della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non e' comunque richiesto il parere della citata Commissione per fattispecie analoghe ad altre, per le quali risulti gia' espresso parere in epoca risalente a non piu' di due anni; Visto il parere n. 41694 della citata Commissione consultiva, reso nelle adunanze del 16 e 23 marzo 1998, in merito alla convenzione stipulata, per la gestione dei versamenti unitari, tra il Ministero delle finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile 1998; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ai fini della riscossione mediante delega al concessionario "si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1, da parte delle banche"; Considerato che la convenzione di cui alla premessa si caratterizza in una identita' di contenuti e in un'assenza di differenze sostanziali rispetto alla precedente convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile 1998; Considerato che su detta convenzione e' gia' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, n. 409/1998 in data 15 aprile 1998 e che, pertanto, non si ritiene opportuno, per evidenti motivi di economicita', sottoporre al vaglio del menzionato Organo consultivo anche la convenzione di cui in premessa; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Decreta: E' approvata la convenzione, di cui all'allegato A del presente decreto, con la quale sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega di pagamento e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. Detta convenzione ha durata triennale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede mediante utilizzo ed entro i limiti dello stanziamento del capitolo n. 3458 iscritto nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unita' per gli esercizi finanziari successivi. II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 7 marzo 2000 Il direttore generale del dipartimento delle entrate Romano Il ragioniere generale dello Stato Monorchio Il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale Daddi Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 318