IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
                      del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale

  Visto  l'art.  3,  comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi   contenenti   disposizioni   volte  a  semplificare  gli
adempimenti  dei  contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione
delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241, e successive
integrazioni,  che  prevede l'effettuazione da parte dei contribuenti
di  versamenti  unitari  dovuti allo Stato, all'INPS, alle regioni ed
enti  locali  e agli enti previdenziali e assicurativi, con eventuale
compensazione  dei  crediti,  dello stesso periodo, nei confronti dei
medesimi  soggetti,  risultanti  dalle  dichiarazioni e dalle denunce
periodiche  presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del citato decreto;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999,
n. 37, che dispone che i versamenti unitari previsti dal capo III del
decreto  legislativo  n.  241  del 1997 possono essere eseguiti anche
mediante  delega  irrevocabile  ai  concessionari  della  riscossione
convenzionati ai sensi del comma 2;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 37 del
1999,  che  prescrive  che  con convenzione approvata con decreto del
Ministero  delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della
delega  e  di  svolgimento  del  servizio, i dati delle operazioni da
trasmettere   e   le   relative   modalita'   di  trasmissione  e  di
conservazione,   nonche'   le  penalita'  per  l'inadempimento  degli
obblighi  nascenti  dalla convenzione stessa e la misura del compenso
per  il  servizio  svolto  dai  concessionari;  che  quest'ultima  e'
determinata  tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del
numero  dei  moduli  presentati  dal  contribuente  e di quello delle
operazioni  in  essi  incluse,  della  tipologia degli adempimenti da
svolgere  e  dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti gestito dal
sistema; che la convenzione ha durata triennale;
  Visto  l'art.  1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 37
del  1999  che  dispone che per i versamenti eseguiti mediante delega
irrevocabile  ai  concessionari  della  riscossione  convenzionati si
applicano,  in  quanto compatibili, le norme che regolano la gestione
dei versamenti unitati da parte delle banche;
  Considerato  che il Ministero delle finanze ha interesse a definire
modalita'  di  svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe
di  pagamento  da  parte  dei concessionari della riscossione secondo
criteri uniformi a livello nazionale;
  Considerato   che   l'Ascotributi,   in   quanto  associazione  dei
concessionari    operanti    sul   territorio   nazionale,   promuove
nell'interesse  dei  propri  associati  accordi  e/o  convenzioni per
l'effettuazione del servizio di riscossione;
  Considerato  che il sistema dei concessionari e' in grado, fornendo
un  servizio  di  trasmissione  telematica dei dati, di soddisfare le
esigenze del Ministero delle finanze;
  Considerato  che  ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 1 del decreto
legislativo  n.  37  del 1999, la convenzione di cui alla premessa va
approvata con decreto interministeriale;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  3, del decreto del Ministro
delle finanze 4 novembre 1997 riguardante i compiti della Commissione
consultiva   per  la  riscossione  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,  non e' comunque richiesto il
parere  della  citata  Commissione per fattispecie analoghe ad altre,
per  le  quali  risulti gia' espresso parere in epoca risalente a non
piu' di due anni;
  Visto  il parere n. 41694 della citata Commissione consultiva, reso
nelle  adunanze  del  16  e 23 marzo 1998, in merito alla convenzione
stipulata,  per  la gestione dei versamenti unitari, tra il Ministero
delle  finanze  e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile
1998;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo  22 febbraio  1999,  n.  37,  ai  fini  della riscossione
mediante   delega   al   concessionario   "si  applicano,  in  quanto
compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari
di cui al comma 1, da parte delle banche";
  Considerato che la convenzione di cui alla premessa si caratterizza
in   una  identita'  di  contenuti  e  in  un'assenza  di  differenze
sostanziali  rispetto  alla  precedente  convenzione stipulata tra il
Ministero  delle  finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale
30 aprile 1998;
  Considerato  che  su  detta  convenzione e' gia' stato acquisito il
parere  del  Consiglio di Stato, n. 409/1998 in data 15 aprile 1998 e
che,  pertanto,  non  si  ritiene  opportuno,  per evidenti motivi di
economicita',  sottoporre  al vaglio del menzionato Organo consultivo
anche la convenzione di cui in premessa;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art.  11  del  decreto legislativo n. 80, del
31 marzo   1998,  concernente  nuove  disposizioni  in  materia,  tra
l'altro,   di   organizzazione   e   di   rapporti  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
  E'  approvata  la  convenzione,  di cui all'allegato A del presente
decreto,  con  la  quale  sono stabiliti le modalita' di conferimento
della delega di pagamento e di svolgimento del servizio, i dati delle
operazioni  da  trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e
di  conservazione,  nonche'  le  penalita'  per l'inadempimento degli
obblighi  nascenti  dalla convenzione stessa e la misura del compenso
per  il  servizio  svolto dai concessionari determinata tenendo conto
del  costo  di  svolgimento  del  servizio,  del  numero  dei  moduli
presentati  dal  contribuente  e  di  quello delle operazioni in essi
incluse,   della   tipologia   degli   adempimenti   da   svolgere  e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema.
  Detta convenzione ha durata triennale.
  Al  relativo  onere,  valutato  in  lire  10  miliardi, si provvede
mediante  utilizzo  ed entro i limiti dello stanziamento del capitolo
n.   3458  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base  4.1.1.0.  -
funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per  l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unita' per gli esercizi
finanziari successivi.
  II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e verra' trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione.
    Roma, 7 marzo 2000
                        Il direttore generale
                   del dipartimento delle entrate
                               Romano

                 Il ragioniere generale dello Stato
                              Monorchio

                        Il direttore generale
               della previdenza ed assistenza sociale
                                Daddi

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 318