IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n.  225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e
delegato  a  definire  un programma di interventi per fronteggiare la
situazione di emergenza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto   il  decreto  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
16 giugno  2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
  Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale
e'  stato  reso  esecutivo  il  "Programma di opere ed interventi per
fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo
1995";
  Atteso  che  tra  le opere previste nel suddetto stralcio operativo
sono  ricompresi,  anche i lavori "Lavori di riassetto funzionale del
ripartitore  Sud-Est  dello  schema  idrico Flumendosa Campidano - 4o
lotto";
  Atteso  che l'ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato
"Ente"  e'  stato  individuato  sin dalla data di predisposizione del
programma  generale di interventi, quale struttura a disposizione del
Commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica in Sardegna e che,
conseguentemente,  la  progettazione  dell'opera di che trattasi e le
procedure  di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice
sono  state  affidate  a  personale  dell'"Ente" medesimo, a tal fine
individuato  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 5, primo,
secondo  e'  terzo  comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 2409/1995;
  Atteso  che il primo stralcio operativo del programma commissariale
sopra   citato   ha  confermato  l'"Ente"  quale  soggetto  attuatore
dell'intervento in parola;
  Vista  la  precedente ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996, con la
quale e' stato approvato il progetto definitivo dell'opera "Riassetto
funzionale  del  ripartitore  Sud-Est  dello schema idrico Flumendosa
Campidano   -   4o lotto"   con   contestuale   affidamento   per  la
realizzazione  del  lotto stesso all'"Ente" per l'importo complessivo
di L. 9.300.000.000;
  Atteso che l'"Ente" ha approvato a rielaborare il progetto predetto
al  fine  di introdurre nello stesso la variante richiesta dal comune
di  Sestu,  e sul quale il consiglio d'amministrazione dell'"Ente" ha
assunto  la  relativa delibera di adozione, in data 24 marzo 1997 con
il numero 128/97;
  Atteso  che  l'"Ente" ha ripresentato all'assessorato regionale dei
lavori  pubblici,  per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del
parere   del  comitato  tecnico  amministrativo  regionale  il  nuovo
progetto rielaborato, sempre in forma di "definitivo";
  Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 91 del 30 dicembre
1997, con la quale e' stato riapprovato il progetto definitivo di che
trattasi;
  Atteso  che  con nota prot. n. 6859 del 20 luglio 2000, l'E.A.F. ha
rappresentato quanto segue:
    i lavori suindicati sono stati ultimati in data 31 agosto 1999;
    i  termini  per il compimento delle espropriazioni, e' fissato al
30 agosto 2001;
    l'impresa ha gia' avviato le procedure espropriative;
  Atteso  che  si  rende  pertanto necessario una proroga dei termini
delle  espropriazioni  per  il  conseguimento  dell'approvazione  dei
frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;
  Ritenuto  pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi
per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;
                               Ordina:
  1. Per  le  motivazioni  di  cui in premessa, ai sensi dell'art. 13
della  legge  25 giugno  1865,  n. 2359, il termine per il compimento
delle   espropriazioni  relative  all'opera  sopra  citata,  previsti
dall'ordinanza n. 99 del 5 giugno 1998 e' prorogato di 12 mesi.
  2. Per  quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza,
resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 99 del 5 giugno 1998.
    Cagliari, 31 luglio 2000
                              Il sub commissario governativo: Duranti