A tutte le capitanerie di porto
                                  A  tutti  gli  uffici circondariali
                                  marittimi
                                  A   tutti  gli  uffici  provinciali
                                  della M.C.T.C.

  Come  e'  noto  l'art.  15  della  legge  11 febbraio  1971, n. 50,
prescrive  che  ai  fini  dell'utilizzazione in navigazione, i motori
amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unita' da diporto e
quelli entrobordo da installare su natanti devono essere dotati di un
certificato  d'uso  nel  quale  sono indicati i dati identificativi e
quelli  relativi  all'omologazione  o al collaudo; gli articoli 8 e 9
della  predetta  legge  -  come modificati dagli articoli 12 e 13 del
decreto   legislativo   14 agosto   1996,   n.   436,   e  successive
modificazioni  -  dispongono,  inoltre,  che  le  unita'  da  diporto
iscritte  negli appositi registri sono abilitate alla navigazione con
il  rilascio  di  apposita  licenza di navigazione ad opera di uffici
competenti.
  Come  e'  altresi' noto, il decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1996,  n. 459, recante "Regolamento per l'attuazione delle
direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti
il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative
alle  macchine"  -  nel  cui  ambito  di  applicazione rientrano, tra
l'altro,  i  motori fuoribordo - ha disposto l'immissione sul mercato
comunitario, ovvero la messa in servizio, di macchine e componenti di
sicurezza,  alla  sola  condizione di conformita' ai requisiti di cui
all'allegato  I  del  provvedimento  stesso:  analogamente il decreto
legislativo   14 agosto  1996,  n.  436,  recante  "Attuazione  della
direttiva  94/25/CE  in  materia  di  progettazione, di costruzione e
immissione   in   commercio  di  unita'  da  diporto",  e  successive
modificazioni - le cui disposizioni sono applicabili, ai fini di quel
che  qui  rileva, ai motori entrobordo installati su tali unita' - ha
disposto la commercializzazione di queste ultime alla sola condizione
di conformita' CE.
  Inoltre,  con  decreto  del  Ministro dell'industria 13 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
1 marzo  1998,  n.  76,  e'  stata  adottata la norma UNI EN ISO 8665
concernente   "unita'   di   piccole  dimensioni,  motori  marini  di
propulsione e relativi impianti - misurazione di potenza".
  A  seguito dell'entrata in vigore di tali provvedimenti non possono
trovare  applicazione  le procedure di omologazione e collaudo di cui
all'art.  1, commi 8 e 9, della citata legge 24 febbraio 1971, n. 50,
ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione adottato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 664.
  Nel  quadro  normativo  sopra ricordato, infatti, tali procedure si
porrebbero in contrasto con la libera circolazione dei beni in parola
nel mercato comunitario; restano al contrario applicabili - in quanto
non connesse a tale profilo - le disposizioni concernenti gli aspetti
amministrativi  dell'abilitazione  alla  navigazione  delle  unita' e
dell'utilizzo dei motori.
  Pertanto,  ai  fini  della  redazione,  e  quindi del rilascio, del
certificato d'uso (alinea sei) e della licenza di navigazione "pagina
4  lettera a) alinea nove, ovvero lettera b) alinea due", deve essere
esibita  dal proprietario una dichiarazione di potenza ai sensi della
citata  norma UNI EN ISO 8665, rilasciata dal costruttore, ovvero dal
suo   legale  rappresentante  o  rivenditore  autorizzato  in  ambito
comunitario,   e   redatta  -  per  esigenze  di  semplificazione  ed
uniformita'  dell'azione  amministrativa  - in conformita' al modello
allegato.
  Si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla circostanza che la
falsita'  della  dichiarazione  e/o  utilizzo  di dichiarazione falsa
concretizzano  le  fattispecie di cui agli articoli 483 codice penale
(falsita'  ideologica  commessa  dal  privato in atto pubblico) e 489
codice  penale  (uso  di  atto  falso),  per  i  quali e' prevista la
procedibilita' d'ufficio.
  Devono  conseguentemente  ritenersi  superate  le  disposizioni  in
precedenza impartite in materia.
                                           p. Il Ministro: Occhipinti
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 116