IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n.164;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  "Bianco  di Scandiano" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con
il  quale  sono  state  apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  20 settembre 1996 con il quale e'
stata  revocata  la  denominazione  di  origine  controllata dei vini
"Bianco  di  Scandiano",  e'  stata  riconosciuta la denominazione di
origine  controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  22 maggio  1997 con il quale sono
state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra
citato;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio di tutela dei vini a
d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" intesa ad ottenere modifiche
al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia Romagna sulla
citata domanda;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Colli  di  Scandiano  e di Canossa"
formulati  dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000;
  Ritenuto  di  dove  accogliere  le  istanze del Consorzio di tutela
"Colli  di  Scandiano  e di Canossa" relative ad alcune correzioni di
carattere formale;
  Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del
Comitato  vitivinicolo  della  regione  Emilia-Romagna in merito alle
istanze  del  comune  di  Reggiolo e Cavriago, in provincia di Reggio
Emilia,  di cui al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 92 del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei
requisiti  previsti  dall'art.  3  del  regolamento CEE n. 823/1987 e
dall'art.  10  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione
degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  in  relazione al parere ed alla proposta di disciplinare
sopra citati;
  Atteso  che  l'art.  3, delimitante la zona di produzione delle uve
atte  a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli
di Scandiano e di Canossa", potra' essere modificato sulla base delle
risultanze   delle   indagini   della   commissione   regionale   per
l'Emilia-Romagna,  istituita  in  seno  al  Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche   dei   vini,   e   del   sopracitato  parere  della  regione
Emilia-Romagna;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Colli di Scandiano e di Canossa";

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto
dirigenziale  26 settembre  1996,  e  successivamente  modificato con
decreto  dirigenziale  22 maggio  1997,  e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al presente decreto le cui misure entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2000.