IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  che  detta  una  nuova
disciplina  intesa  ad  assicurare maggiore  efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito  dalla  legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato  di  fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la  determinazione  e  l'adeguamento delle
tariffe  del  servizio idrico, con particolare riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42 -
47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa
riferita al servizio di depurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  1995, n. 77, relativo
all'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un  piano  straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo  e  la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo  ambientale,  che,  tra  l'altro, all'art. 8 vincola i proventi
derivanti  dall'applicazione  dell'art.  14,  comma 1, della legge n.
36/1994   alla  realizzazione  degli  interventi  inclusi  nel  piano
straordinario di cui sopra;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art.
50,  prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria,
del  commercio  ed  artigianato  (UPICA)  ed  il  trasferimento delle
relative   competenze   alle   Camere   di  commercio,  industria  ed
artigianato a decorrere dal 1 gennaio 1999;
  Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma
29,   configura  i  corrispettivi  dei  servizi  di  fognatura  e  di
depurazione  quali  quote  di tariffa ai sensi del richiamato art. 13
della  legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto
metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso
per  ambiti  successivi, non appena definita a cura degli enti locali
competenti  la  relativa  tariffa  -  demanda  a  questo  Comitato di
definire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie
concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;
  Vista   la  propria  delibera  in  data  10 maggio  1995  (Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha
formulato  direttive per la determinazione, in via transitoria, delle
tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;
  Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118  del  22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
138   del   14 giugno  1996),  concernenti  -  rispettivamente  -  la
definizione  delle  linee  guida  per  la  regolazione dei servizi di
pubblica  utilita'  e  l'istituzione  del  Nucleo  di  consulenza per
l'attuazione di dette linee guida (NARS);
  Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176
del  29 luglio  1996)  con  la  quale  questo Comitato, modificando e
sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21
ed  il  29 dicembre  1995, ha dettato direttive per la determinazione
delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;
  Viste  le  proprie  delibere  in  data  27 novembre  1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate
direttive  per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra
considerati per il 1997;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  18 dicembre  1997 (Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate
direttive  per  la  determinazione, in via transitoria, delle tariffe
degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;
  Vista  la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199
del  27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430, ha proceduto
all'aggiornamento  del  proprio  regolamento  interno, confermando il
NARS  quale  proprio  organo consultivo in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
  Vista  la  propria  delibera  in  data  19 febbraio  1999 (Gazzetta
Ufficiale  n.  96 del 26 aprile 1999) con la quale sono state dettate
direttive  per  la  determinazione, in via transitoria, delle tariffe
del  servizio  acquedottistico,  di  fognatura  e  di depurazione per
l'anno  1999 e la cui validita' e' stata confermata sino al 30 giugno
2000,  nella  seduta del 15 febbraio stesso anno, da questo Comitato,
che nell'occasione si e' riservato di emanare ulteriori direttive per
il periodo successivo;
  Vista  la delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 con la quale questo
Comitato  ha  dettato norme integrative della menzionata delibera del
24 aprile   1996,   anche   nell'ottica   di   contenere  i  riflessi
inflazionistici sulle tariffe dei servizi di pubblica utilita' dovuti
a variazioni temporanee del prezzo delle materie prime;
  Viste  le  indicazioni  in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 2000;
  Viste  le  raccomandazioni  formulate  dal  NARS  nella  seduta del
23 marzo 2000;
  Preso  atto  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  in  data  4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale   n.   47   del  14 marzo  1996)  sono  state  adottate  le
determinazioni  previste  dall'art. 4, comma 1, della citata legge n.
36/1994;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1 agosto  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del
16 ottobre  1996,  e' stato approvato il metodo normalizzato previsto
dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
8 gennaio  1997,  n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997)
e'  stato  emanato  il  regolamento  sui  criteri  e  metodi  per  la
valutazione  delle  perdite  degli acquedotti e delle fognature e che
con  circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;
  Preso  atto  che  con  parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile
1997  il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di
acqua a subdistributori;
  Preso  atto  che  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data
29 luglio  1997  e'  stato  adottato - previo parere favorevole della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano - il piano straordinario di
completamento  e  razionalizzazione  dei  sistemi  di collettamento e
depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire,
e  preso atto che con decreto legislativo n. 152, dell'11 maggio 1999
sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti
-  rispettivamente  -  il  trattamento delle acque reflue urbane e la
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  da  nitrati,
recepimento che comporta ulteriori oneri di rilievo;
  Preso  atto  che  con  circolare n. 571697, del 28 dicembre 1998 il
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  ha
rilevato  come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni
di   cui   al   richiamato   decreto   legislativo  n.  112/1998  non
consentissero  il  trasferimento  delle competenze degli UU.PP.I.C.A.
alla  data  prevista  e  preso  atto  che - ai sensi dell'art. 13 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 giugno  1955, n. 620,
recante    disposizioni    per   il   decentramento   del   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato - i suddetti uffici
periferici  provvedono  all'esecuzione  di  determinati incarichi per
conto di altri Ministeri;
  Preso  atto  che  la maggioranza  delle  regioni  ha proceduto alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di
avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8,
comma  2,  della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con
il territorio della provincia, salva la facolta' della regione stessa
di procedere successivamente a diversa delimitazione;
  Preso  atto che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato
in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti
in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata
a  regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche
in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;
  Considerato  che  il  NARS,  anche  in  relazione  al governo della
dinamica complessiva del servizio idrico attribuito a questo Comitato
dalla   richiamata   legge   n.   448/1998,   ha  proposto,  rispetto
all'impostazione  adottata  per la manovra 1999, affinamenti intesi a
meglio   favorire   il   carattere   imprenditoriale  delle  gestioni
presupposto  dalla  legge  n. 36/1994 nonche' a stimolare l'effettiva
integrazione  a  livello  locale  delle  tre  componenti del servizio
idrico,   evitando  nel  contempo  rilevanti  gradini  tariffari  nel
passaggio al nuovo metodo normalizzato;
  Considerato  che,  in tale ottica, per il servizio acquedottistico,
per il quale sono disponibili piu' articolate rilevazioni sui livelli
praticati  in  un  campione  significativo di comuni, il NARS ha, tra
l'altro,  riproposto  l'avvio  di  un  percorso  di adeguamento della
tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento piu' severi, mentre
ha  confermato  l'esigenza  di un riequilibrio delle tariffe relative
alle altre due componenti rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;
  Considerato  che  il  NARS ha proposto una forbice tariffaria per i
venditori  di  acqua  all'ingrosso  differenziata  rispetto  a quella
prevista  per  l'utenza  finale,  in ragione del fatto che le tariffe
applicate  dai  primi  risultano  pari  quasi alla meta' di quelle al
dettaglio;
  Considerato  che il NARS ha proposto di prevedere una formula unica
di  price-cap  nella  quale  il  parametro  relativo  al  recupero di
produttivita'  non vari a seconda dei livelli tariffari praticati, al
fine  di  semplificare le relative procedure di calcolo e la verifica
da parte degli UU.PP.I.C.A.;
  Considerato  che  il  NARS,  al fine di evitare onerosi conguagli a
carico  dell'utenza,  ha  prospettato  l'esigenza  di  prevedere  una
duplice decorrenza degli incrementi tariffari;
  Ritenuto,    in   particolare,   di   condividere   l'esigenza   di
dedicare maggiore  attenzione  all'aspetto della qualita', escludendo
aumenti  tariffari  nei  confronti degli enti gestori che non abbiano
adottato   la  carta  dei  servizi,  e  di  avviare  un  processo  di
razionalizzazione   dell'utilizzo  del  bene  acqua,  offrendo  primi
segnali  in  merito  alla  messa  in  opera di misuratori individuali
nonche'  in  ordine al superamento del minimo impegnato, riservandosi
con  atti successivi di effettuare interventi normativi piu' ampi per
il raggiungimento di tali obiettivi;
  Ritenuto  di  condividere  le raccomandazioni del NARS in quanto le
misure   proposte  risultano  idonee,  tra  l'altro,  ad  incentivare
l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformita'
con gli obiettivi della legge n. 36/1994;
  Ritenuto  inoltre  di  prevedere  forme  di verifica sulla puntuale
attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e
di  depurazione  avvalendosi della facolta' di cui al richiamato art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955;
  Udita  la  relazione  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;