IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto l'art. 20 della legge 27 novembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione; Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria; Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attivita' di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali) e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del succitato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, occorre emanare le istruzioni relative alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali; Decreta: Art. 1. Registro di carico e scarico 1. I depositi fiscali sono tenuti ad adottare un registro di carico, scarico e rimanenze dei tabacchi lavorati distinti per marca e per tipo di condizionamento. Il registro consta di quattro sezioni riportanti le quantita', il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa, il valore dell'I.V.A. dei prodotti fabbricati, detenuti, ricevuti o spediti dal deposito fiscale. Tali sezioni devono essere tenute sia ai valori unitari che complessivi. 2. Il registro deve indicare alla voce carico: a) la rimanenza iniziale per ogni giornata; b) le introduzioni effettuate con acquisizione nazionale od intracomunitaria da depositi fiscali operanti in altri Paesi dell'Unione europea, che dovranno corrispondere alle quantita' e qualita' risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento (di cui al Regolamento comunitario 2719/92 e successive modificazioni) e dalla allegata lista delle merci (packing-list); le introduzioni effettuate - dai depositi abilitati - con acquisizione extracomunitaria che devono corrispondere alla documentazione doganale di importazione; c) il carico dalla produzione che deve corrispondere al verbale redatto dai funzionari addetti alla vigilanza ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999; d) eventuali "altri carichi" derivanti da eccedenze di prodotto ricevute rispetto alle indicazioni del documento amministrativo di accompagnamento, nonche' eventuali introduzioni ad altro titolo che devono essere comunque preventivamente autorizzate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente. 3. Il registro deve indicare alla voce scarico: a) le vendite con emissione della bolletta di cui all'art. 4 del presente decreto, ovvero di altro documento di addebito del corrispettivo in caso di vendite in esenzione; b) le spedizioni, in regime sospensivo, ad altri depositi fiscali che dovranno corrispondere a quelle risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento; c) la voce "scarichi autorizzati", da utilizzare per eventuali scarichi di quantitativi di prodotto, non immessi al consumo, previa verifica ed autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente; d) la voce "scarichi per partite in sospeso" in cui verranno registrate eventuali mancanze rispetto ai quantitativi indicati nei documenti di accompagnamento o mancanze ad altro titolo in attesa di definizione. 4. Per ciascuna delle operazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il depositario autorizzato emettera' apposita bolletta, rispettivamente di carico e di scarico, da conservarsi agli atti del deposito.