IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la   legge   22 dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  11  della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente,
tra  l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e
vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito dalla
legge   29 ottobre   1993,   n.   427,   concernente,   tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 20 della legge 27 novembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   tabacchi   italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  con esclusione delle attivita' inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  o  conferite  per effetto di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Considerato  che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei tabacchi
lavorati,  devono  essere  assoggettate alla vigilanza e al controllo
fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
  Considerato  che  alla medesima vigilanza e controllo devono essere
assoggettate  le  attivita'  di  distribuzione  e vendita di tabacchi
lavorati  che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel
territorio della Repubblica italiana;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (regolamento
recante  norme  sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali) e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  11  del  succitato decreto
ministeriale  22 febbraio  1999, n. 67, occorre emanare le istruzioni
relative  alla  tenuta  dei  registri  contabili  in  uso ai depositi
fiscali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Registro di carico e scarico
  1.  I  depositi  fiscali  sono  tenuti  ad  adottare un registro di
carico,  scarico e rimanenze dei tabacchi lavorati distinti per marca
e  per tipo di condizionamento. Il registro consta di quattro sezioni
riportanti  le  quantita', il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il
valore  dell'accisa,  il  valore dell'I.V.A. dei prodotti fabbricati,
detenuti,  ricevuti  o  spediti  dal  deposito  fiscale. Tali sezioni
devono essere tenute sia ai valori unitari che complessivi.
  2. Il registro deve indicare alla voce carico:
    a) la rimanenza iniziale per ogni giornata;
    b) le  introduzioni  effettuate  con  acquisizione  nazionale  od
intracomunitaria   da   depositi  fiscali  operanti  in  altri  Paesi
dell'Unione  europea,  che  dovranno  corrispondere  alle quantita' e
qualita'  risultanti  dai documenti amministrativi di accompagnamento
(di   cui   al   Regolamento   comunitario   2719/92   e   successive
modificazioni)  e dalla allegata lista delle merci (packing-list); le
introduzioni  effettuate  - dai depositi abilitati - con acquisizione
extracomunitaria   che   devono   corrispondere  alla  documentazione
doganale di importazione;
    c) il  carico  dalla produzione che deve corrispondere al verbale
redatto  dai  funzionari  addetti alla vigilanza ai sensi del comma 4
dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999;
    d) eventuali  "altri  carichi" derivanti da eccedenze di prodotto
ricevute  rispetto  alle  indicazioni del documento amministrativo di
accompagnamento,  nonche'  eventuali introduzioni ad altro titolo che
devono  essere  comunque preventivamente autorizzate dall'Ispettorato
compartimentale dei monopoli di Stato competente.
  3. Il registro deve indicare alla voce scarico:
    a) le  vendite con emissione della bolletta di cui all'art. 4 del
presente   decreto,   ovvero  di  altro  documento  di  addebito  del
corrispettivo in caso di vendite in esenzione;
    b) le spedizioni, in regime sospensivo, ad altri depositi fiscali
che   dovranno   corrispondere  a  quelle  risultanti  dai  documenti
amministrativi di accompagnamento;
    c) la  voce  "scarichi  autorizzati", da utilizzare per eventuali
scarichi  di quantitativi di prodotto, non immessi al consumo, previa
verifica   ed  autorizzazione  dell'Ispettorato  compartimentale  dei
monopoli di Stato competente;
    d) la  voce  "scarichi  per  partite  in sospeso" in cui verranno
registrate  eventuali  mancanze rispetto ai quantitativi indicati nei
documenti  di accompagnamento o mancanze ad altro titolo in attesa di
definizione.
  4.  Per  ciascuna delle operazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3
il    depositario    autorizzato    emettera'    apposita   bolletta,
rispettivamente  di carico e di scarico, da conservarsi agli atti del
deposito.