IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Lambrusco Reggiano" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978 e
17 aprile  1990  con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  26 novembre  1996 con il quale e'
stata  revocata  la  denominazione  di  origine  controllata dei vini
"Lambrusco  Reggiano",  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Reggiano"  ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997 con i
quali  sono  state  apportate  alcune  modifiche  al  disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio di tutela dei vini a
d.o.c.  Reggiano  intesa  ad  ottenere  modifiche  al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulla
citata domanda;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Reggiano"  formulati  dal  Comitato
stesso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92
del 19 aprile 2000;
  Ritenuto  di  dover  accogliere  l'istanza  del Consorzio di tutela
Reggiano  relativa  all'inserimento  dei  comuni di Albinea e Quattro
Castella,   gia'   presenti  nell'area  di  produzione  della  d.o.c.
"Reggiano",  nella  zona  di  produzione delle uve atte a produrre il
vino a denominazione di origine controllata "Reggiano rosso";
  Vista  l'istanza  del  comune  di Guastalla (Reggio Emilia) tesa ad
ottenere l'inclusione del proprio territorio amministrativo nell'area
di  produzione  delle  uve della denominazione di origine controllata
"Reggiano";
  Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del
comitato  vitivinicolo  della  regione  Emilia-Romagna in merito alla
predetta  istanza  ed a quella del comune di Reggiolo (Reggio Emilia)
di cui al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  del  19 aprile  2000,  in  merito  alla  sussistenza dei requisiti
previsti  dall'art. 3 del regolamento CEE 823/87 e dall'art. 10 della
legge  10 febbraio  1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella
zona di produzione di cui trattasi;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  in  relazione al parere ed alla proposta di disciplinare
sopra citati;
  Atteso  che  l'art.  3, delimitante la zona di produzione delle uve
atte  a  produrre  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata
"Reggiano",  potra'  essere  modificato  sulla  base delle risultanze
delle  indagini  della  commissione  regionale  per l'Emilia-Romagna,
istituita   in  seno  al  Comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Reggiano";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata    "Reggiano",   approvato   con   decreto   dirigenziale
26 novembre   1996   e   successivamente  modificato  con  i  decreti
dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2000.