IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  5 gennaio  1994,  n.  36, recante disposizioni in
materia di risorse idriche, e visto in particolare l'art. 18 che, nel
disporre maggiorazioni  dei  canoni per le concessioni di derivazioni
di acque pubbliche per i diversi usi con effetto dal 1o gennaio 1994,
ha  stabilito  che  gli  incrementi  degli  introiti  cosi' derivanti
confluiscano   in  un  fondo  speciale  per  il  finanziamento  degli
interventi  relativi  al  risparmio  idrico  ed  al riuso delle acque
reflue,  nonche'  per  il  finanziamento  di  interventi  mirati alle
finalita'  di  cui  alla  legge  18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'art. 28, comma 9, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che,
innovando  la  procedura  prevista  al comma 3 del richiamato art. 18
della legge n. 36/1994, dispone che le somme di cui al suddetto fondo
speciale siano ripartite da questo Comitato, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, con il
quale  sono  state  finalizzate  e ripartite le somme di cui al fondo
speciale  previsto  dall'art.  18,  comma  3,  della  citata legge n.
36/1994 relative alle annualita' 1994, 1995 e 1996;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, con il
quale  si  e'  proceduto  alla  ripartizione  delle  somme  di cui al
suddetto fondo relative all'annualita' 1997, nelle more dell'adozione
-  da  parte  dei  comitati  istituzionali  delle autorita' di bacino
ovvero  dei  competenti  organi  regionali  per  i  bacini di rilievo
regionale - del piano triennale delle attivita' e degli interventi di
cui all'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1997;
  Visto  il  telegramma  prot.  n.  193057 del 19 ottobre 1999 con il
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancid e della programmazione
economica  comunica che risultano iscritti all'unita' previsionale di
base  7.2.1.13  capitolo 9009 del proprio stato di previsione residui
di stanziamento di L. 10.131.458.000;
  Vista  la  nota n. 3120 del 21 marzo 2000, con la quale il Ministro
dei  lavori pubblici ha trasmesso la proposta di riparto dell'importo
di cui sopra, che - specifica - e' riferita all'annualita' 1998;
  Preso  atto  che  con  nota  del 29 giugno 1998 la regione Piemonte
aveva  comunicato  che  in  apposita  riunione i rappresentanti delle
dodici   regioni   e  province  autonome  presenti  avevano  espresso
all'unanimita'  parere  favorevole  al mantenimento per le annualita'
1997  e  1998  dei  criteri  di riparto utilizzati con il decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1997;
  Preso atto che la regione Sardegna viene esclusa dalla ripartizione
dell'importo  di  cui  sopra  in  quanto,  per  effetto delle vigenti
disposizioni   di   legge,   risulta  gia'  destinataria  dell'intero
ammontare  dei  canoni  per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel
territorio regionale;
  Preso atto che la commissione 3a (infrastrutture), nella seduta del
15 giugno 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta
di  riparto,  prospettando,  rispetto  ai  contenuti  della relazione
illustrativa, talune integrazioni intese ad assicurare un adeguamento
ancora piu' stringente ai principi innovativi della legge n. 36/1994;
  Considerato  che  i programmi di cui all'art. 18 della citata legge
n. 36/1994 sono dedotti da una piu' ampia attivita' di programmazione
regionale,  gia'  attivata  in  materia di risorse idriche, e debbono
essere  comunque  valutati  nella  nuova ottica delineata dalla legge
stessa,  che  fa riferimento al ciclo integrato delle acque e postula
un  concetto  ampio  di  patrimonio  idrico,  inclusivo delle acque a
valle;
  Ritenuto di procedere alla ripartizione dell'annualita' 1998, nelle
more  dell'adozione  dei  piani  triennali  delle  attivita'  e degli
interventi  di  cui  al  menzionato  art.  2  del  citato decreto del
Presidente  della Repubblica 18 novembre 1997, e ritenuto di adottare
i  criteri  di  cui  a detto decreto del Presidente della Repubblica,
attribuendo  una  quota  fissa  pari  al  quaranta  per  cento  dello
stanziamento  diviso  per  il  numero  delle regioni e delle province
autonome,  mentre la restante parte, pari al sessanta per cento dello
stanziamento  stesso,  e'  assegnata  in proporzione alla provenienza
territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione
di acque pubbliche;
Delibera: 1. Riparto.
  1.1  Le  somme  di  cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  relative  all'anno  1998 e pari complessivamente a L.
10.131.458.000  sono  ripartite fra le regioni e le province autonome
in  conformita'  all'allegata tabella, facente parte integrante della
presente delibera.
  1.2  Le  somme  attribuite  ai  sensi  della presente delibera sono
iscritte   sull'U.P.B.   4.2.1.5,   capitolo  7583,  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
2. Programmazione.
  2.1  Gli  importi  di  cui  al  punto 1 sono utilizzati, attraverso
programmi  adottati  dalle  regioni e dalle province autonome, per il
finanziamento  di attivita' e interventi finalizzati prioritariamente
alla  ricognizione  delle infrastrutture destinate al ciclo integrato
delle  acque  ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge
n.  36/1994,  nonche'  per  le  finalita' di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, al completamento e
gestione  delle  reti  di monitoraggio, alla fruizione e gestione del
patrimonio  idrico, come sopra inteso, e riutilizzo in particolare ai
fini  agricoli,  nonche' alla tutela degli aspetti ambientali a detto
patrimonio connessi.
  2.2  Nella predisposizione ed attuazione dei programmi di cui sopra
saranno adottate adeguate misure intese ad assicurare che l'attivita'
di rilevazione delleinfrastrutture destinate al ciclo integrato delle
acque  e  le altre attivita di cui al comma precedente si svolgano in
piena sinergia con le analoghe attivita' demandate ad altri organismi
competenti  in  materia  ed  in  modo da ottimizzare l'utilizzo delle
risorse assegnate a carico di diverse fonti di copertura.
  2.3  I  programmi  di  cui  al comma 2.1, debitamente approvati dal
competente  organo  della  regione  o  della provincia autonoma, sono
trasmessi   al   Ministero   dei   lavori   pubblici,   al  Ministero
dell'ambiente  ed  alle  autorita' di bacino di appartenenza entro il
termine  di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  2.4  Sulla  base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero
dei  lavori  pubblici  provvede  al  trasferimento  delle  risorse in
conformita' al riparto di cui al punto 1.1.
  2.5  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  comunica alla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  i  provvedimenti  di  cui  al comma
precedente.
3. Relazione.
  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici riferira' annualmente a questo
Comitato sui risultati conseguiti in base ai programmi finanziati con
le  risorse  ripartite a carico del Fondo speciale di cui all'art. 18
della legge n. 36/1994.
4. Disposizioni finali.
  Nelle  province  di  Trento  e Bolzano, le disposizioni di cui alla
presente  delibera  si  applicano  compatibilmente  con  le norme dei
rispettivi statuti.
    Roma, 22 giugno 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro  n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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