Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  All'Ance
                                  Al  comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane

  Con  riferimento alle ulteriori modifiche e integrazioni introdotte
dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133 al decreto ministeriale
n.   527/1995,  concernente  il  regolamento  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle  agevolazioni della legge n. 488/1992 (di seguito
chiamato  "regolamento"),  si  ricorda che alcune di esse, richiamate
dall'art.  15, comma 1 dello stesso decreto ministeriale n. 133/2000,
si applicano anche alle domande agevolate prima della data di entrata
in  vigore  del decreto ministeriale medesimo per le quali le imprese
beneficiarie,   a   tale   data,   non   hanno  ancora  trasmesso  la
documentazione finale di spesa.
  Al  fine  di  consentire  una  piu'  agevole  lettura  della  norma
richiamata  ed  il  puntuale rispetto degli adempimenti richiesti, si
esplicitano di seguito le disposizioni interessate:
    integrazione  dell'art.  6,  comma 10, del regolamento: l'impresa
deve  trasmettere alla societa' di leasing, contestualmente all'invio
alla  banca  concessionaria, copia della comunicazione concernente la
data di ultimazione del programma;
    integrazione dell'art. 8, comma 1, lettera c) del regolamento: al
fine  della  verifica  che  l'impresa  abbia  maturato,  alla data di
disponibilita'  dell'ultima  quota  di  agevolazioni,  le  condizioni
previste  per  l'erogazione  a stato d'avanzamento della prima quota,
per  i  programmi  i  cui  beni sono in parte acquistati direttamente
dall'impresa  ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si
fa   riferimento   allo  stato  d'avanzamento  raggiunto  dall'intero
programma;
    integrazione  dell'art.  8,  comma 1, lettera d) del regolamento:
per  i  programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il
termine  di  quarantotto mesi per l'ultimazione del programma decorre
dal   provvedimento   del   Ministero   dell'industria,  commercio  e
artigianato relativo agli esiti di detta notifica;
    modifica   ed   integrazione   dell'art.  9,  commi  3  e  4  del
regolamento: la documentazione finale di spesa contenente gli elenchi
o  gli elaborati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9, comma 3 del
regolamento  stesso  non  e' ritenuta valida e viene restituita dalla
banca concessionaria all'impresa o alla societa' di leasing, dandone,
in  tale  ultimo  caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli
elenchi  o  gli  elaborati  medesimi  non contengano una chiara e non
sommaria  descrizione  sufficiente  alla univoca individuazione delle
singole immobilizzazioni acquisite;
    sostituzione  dei  commi  8  e  9  e  soppressione  del comma 10,
dell'art.  9  del regolamento e conseguenti modifiche di cui all'art.
10,  commi  1  e 4 (limitatamente alla prima modifica di ciascuno dei
due   commi)  del  regolamento  medesimo:  ai  fini  del  decreto  di
concessione definitivo, le banche concessionarie, per i programmi con
spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di
lire, trasmettono al Ministero dell'industria la relazione finale del
programma   e  le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  9,  comma 6  del
regolamento, trattenendo la documentazione finale di spesa;
    modifiche  di  cui all'art. 10, comma 5 del regolamento: la banca
concessionaria     effettua    ciascuna    erogazione    all'impresa,
sussistendone le condizioni, dopo aver richiesto la relativa somma al
Ministero,  ovvero  richiede (e non recupera) all'impresa medesima le
eventuali somme erogate e non dovute e le relative maggiorazioni;
    introduzione  del  comma  1-bis  dell'art. 11 del regolamento: ai
fini   del   monitoraggio   dei   programmi   agevolati,  le  imprese
beneficiarie,  a  partire  dal ricevimento del decreto di concessione
provvisoria,  invia  periodicamente alla banca, entro sessanta giorni
dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio  sociale,  una  dichiarazione
attestante,   tra  l'altro,  lo  stato  d'avanzamento  raggiunto  dal
programma   e  i  dati  utili  alla  determinazione  degli  eventuali
scostamenti degli indicatori.
                                       Il direttore generale: Sappino