IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la  legge  11 ottobre  1986,  n. 713, modificata con decreto
legislativo  10  settembre  1991,  n.  300  e con decreto legislativo
24 aprile   1997,  n.  126,  recante  norme  per  l'attuazione  delle
direttive della Comunita' eco-nomica europea sulla produzione e sulla
vendita di cosmetici;
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge,
il quale stabilisce che e' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti
o  di  combinazioni  di ingredienti sperimentati su animali a partire
dal 1o gennaio 1998;
  Visto  l'art.  2,  comma  5-ter, che prevede che il Ministero della
sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis
a  quello  eventualmente  stabilito  dalla  Comunita' europea secondo
quanto   previsto  dalla  direttiva  93/35/CEE,  la  quale  subordina
l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia
stato   scientificamente   dimostrato   che   i  metodi  sperimentali
alternativi   offrono   al   consumatore   un   grado  di  protezione
equivalente;
  Visto  il  decreto  26 gennaio  1998 che rinvia il termine previsto
dall'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge dal 1o gennaio 1998 al
30 giugno 2000;
  Considerato che e' necessario proseguire con il massimo impegno nel
lavoro  mirante allo sviluppo, alla convalida ed all'accettazione dei
metodi alternativi alla sperimentazione animale;
  Visto  che,  malgrado  ogni ragionevole sforzo, non e' stato ancora
possibile  dimostrare  scientificamente  che  i  metodi  sperimentali
alternativi   offrono   al   consumatore   un   grado  di  protezione
equivalente;
  Considerato che ai sensi del decreto legislativo 116 del 27 gennaio
1992,  emanato in attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia
di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini  scientifici,  e' vietato effettuare test su animali per i quali
esistono  metodi  alternativi  e  che  l'uso di questi metodi risulta
pertanto obbligatorio per tutti i prodotti, compresi i cosmetici;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  ulteriormente  il termine
previsto  dall'art.  2,  comma 5-bis, della legge 11 ottobre 1986, n.
713,  modificata  con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e
con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11 ottobre 1986,
n.  713,  come  modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
126,  il  termine  previsto  dal  comma 5-bis dell'art. 2 della legge
predetta, gia' prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, e'
ulteriormente  rinviato  al  30 giugno  2002,  conformemente a quanto
stabilito dalla direttiva 2000/41/CE della commissione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 88