IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto  il  decreto  5 agosto  1999  con  il  quale  e'  autorizzata
l'istituzione  del  corso  di laurea in scienze motorie non correlata
con  la  trasformazione degli ISEF, nonche' la relativa attivazione a
decorrere  dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Universita' degli
studi di Udine;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  richiesta  in data 1o agosto 2000 dell'Universita' degli
studi di Udine in ordine alla necessita' di programmare il numero dei
posti   disponibili  per  le  immatricolazioni  nell'anno  accademico
2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;
  Preso atto che il predetto corso di laurea sara' attivato nell'anno
accademico 2000/2001, come attestato dall'Ateneo;
                              Decreta:
  Per  l'anno  accademico  2000/2001, il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie
dell'Universita'  degli studi di Udine e' determinato in settanta per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                                Il Ministro: Zecchino