IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire la continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2408/92 ed alle conclusioni della conferenza dei servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Vista la delega conferita al presidente della regione Sardegna con nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000; Vista la nota n. 1910 in data 9 marzo 2000 della regione autonoma della Sardegna con cui e' stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi, tenutasi a Cagliari in data 28 febbraio 2000, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico in termini di: rotte onerate; frequenze minime; orari dei voli; tipologia di aeromobili; capacita' offerta; tipologia e livelli tariffari; riduzioni tariffarie; Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori; Visto il decreto in data 17 aprile 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile lo stanziamento relativo all'anno 2000 nel capitolo 1400, U.P.B. 3.1.2.2. - "servizi aerei di linea" del centro di responsabilita' aviazione civile, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione; Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 4039/AI in data 29 marzo 2000; Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dall'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Cagliari/Roma, Cagliari/Milano, Olbia/Roma, Olbia/Milano, Alghero/Roma, Alghero/Milano, e viceversa; Vista la nota n. 320881/32.3 in data 12 giugno 2000 dell'E.N.A.C. con la quale l'Ente ha trasmesso le osservazioni formulate dai vettori aerei operanti sulle rotte interessate circa le modalita' con cui lo Stato intende imporre gli oneri di servizio pubblico; Vista la nota n. 00-2833/DG in data 13 luglio 2000 dell'E.N.A.C. con la quale l'Ente ha trasmesso la proposta di decreto ministeriale sulla scorta dell'esito dell'incontro tecnico tenutosi con la regione Sardegna in data 12 luglio 2000 a seguito delle osservazioni dei vettori; Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, previsto dall'art. 36, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario l'espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Considerato altresi', che il predetto accertamento e' condizionato all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della data in questione ad un provvedimento successivo; Decreta: Articolo unico 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna, i servizi aerei di linea tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e quelli di Roma e Milano sono sottoposti agli oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee della comunicazione della Comimissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, nel rispetto di quanto precisato dall'art. 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto. 4. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2000 p. Il Ministro: Danese