IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di
conseguire  la  continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che
il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione disponga con proprio
decreto,  in  conformita'  alle  disposizioni  del citato regolamento
(CEE)  n.  2408/92  ed  alle conclusioni della conferenza dei servizi
prevista  dal  comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999,
n.  144,  gli  oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di
linea  effettuati  fra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna ed i
principali aeroporti nazionali;
  Vista  la delega conferita al presidente della regione Sardegna con
nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000;
  Vista  la  nota n. 1910 in data 9 marzo 2000 della regione autonoma
della Sardegna con cui e' stato trasmesso il verbale della conferenza
di  servizi,  tenutasi  a  Cagliari  in data 28 febbraio 2000, che ha
individuato  i  contenuti  dell'onere di servizio pubblico in termini
di:
    rotte onerate;
    frequenze minime;
    orari dei voli;
    tipologia di aeromobili;
    capacita' offerta;
    tipologia e livelli tariffari;
    riduzioni tariffarie;
  Visto  l'art.  4  del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in
data  23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita'
da  seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio
pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso
aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori;
  Visto  il  decreto  in data 17 aprile 2000 del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica con il quale e' stato
trasferito  all'Ente nazionale per l'aviazione civile lo stanziamento
relativo  all'anno 2000 nel capitolo 1400, U.P.B. 3.1.2.2. - "servizi
aerei di linea" del centro di responsabilita' aviazione civile, dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Vista  la comunicazione alla Commissione europea n. 4039/AI in data
29 marzo 2000;
  Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi
dell'art.  4.1.a)  del  regolamento  (CEE)  2408/92, i vettori aerei,
operanti  sulle  rotte  interessate  dall'intenzione  dello  Stato di
imporre  oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di linea
effettuati  sulle  rotte  Cagliari/Roma, Cagliari/Milano, Olbia/Roma,
Olbia/Milano, Alghero/Roma, Alghero/Milano, e viceversa;
  Vista  la  nota n. 320881/32.3 in data 12 giugno 2000 dell'E.N.A.C.
con  la  quale  l'Ente  ha  trasmesso  le  osservazioni formulate dai
vettori aerei operanti sulle rotte interessate circa le modalita' con
cui lo Stato intende imporre gli oneri di servizio pubblico;
  Vista  la  nota  n. 00-2833/DG in data 13 luglio 2000 dell'E.N.A.C.
con  la quale l'Ente ha trasmesso la proposta di decreto ministeriale
sulla scorta dell'esito dell'incontro tecnico tenutosi con la regione
Sardegna  in  data  12 luglio  2000  a seguito delle osservazioni dei
vettori;
  Ritenuto  che  sussistano le condizioni previste dalla legge per la
istituzione  di  oneri  di  servizio  pubblico per i servizi aerei di
linea   al   fine   di   conseguire   l'obiettivo  della  continuita'
territoriale  per  la Sardegna, previsto dall'art. 36, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi  di trasporto aereo da e per la Sardegna, la data dalla quale
gli  oneri  di  servizio  pubblico  divengono obbligatori deve essere
subordinata    all'accertamento   che   non   si   renda   necessario
l'espletamento  della  gara di appalto di cui al citato art. 36 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Considerato  altresi', che il predetto accertamento e' condizionato
all'esercizio  della  facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine
alla  accettazione  dei  medesimi  oneri  e  che,  pertanto,  occorre
rinviare   la   determinazione   della   data   in  questione  ad  un
provvedimento successivo;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  territoriale  per la
Sardegna,  i  servizi  aerei  di linea tra gli aeroporti di Cagliari,
Olbia  e Alghero e quelli di Roma e Milano sono sottoposti agli oneri
di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Qualora,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' Europee della comunicazione della
Comimissione  relativa  alla imposizione dei citati oneri di servizio
pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente
nazionale  per  l'aviazione  civile  procedera'  ad  esperire la gara
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n.
2408/92,  nel  rispetto  di  quanto  precisato dall'art. 36, comma 4,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3.  La  data  dalla  quale gli oneri suddetti divengono obbligatori
verra' stabilita con successivo decreto.
  4.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1o agosto 2000
                                               p. Il Ministro: Danese